Pianificazione faunistica e potestà regolamentare sugli istituti venatori privati (TAR Toscana n. 309 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il regolamento regionale di attuazione che subordina le variazioni dei confini degli istituti faunistici privati alla vigenza del piano faunistico-venatorio non eccede la delega normativa. La legge regionale demanda alla pianificazione la destinazione differenziata del territorio e al regolamento la fissazione dei criteri di costituzione e gestione degli istituti, ivi compresa la variazione di superficie. Le scelte regolamentari ad alto tasso di discrezionalità politico-amministrativa sfuggono al sindacato di legittimità salvo palese irragionevolezza, travisamento dei fatti o contraddizione con la norma primaria. Gli enti esponenziali di interessi diffusi possono impugnare direttamente l’atto regolamentare solo per interessi omogenei rientranti nelle finalità statutarie. Le norme regolamentari di carattere organizzativo, che disciplinano la condotta dell’amministrazione, non producono lesione immediata e vanno impugnate con l’atto applicativo.

Il Fatto

Un ente di rappresentanza dei produttori di selvaggina e un comitato regionale degli istituti faunistici toscani impugnano il decreto del Presidente della Giunta regionale con cui è stato emanato il nuovo regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3, insieme alla delibera di approvazione e al parere della competente commissione consiliare. I ricorrenti agiscono a tutela degli istituti venatori privati: centri privati di produzione della selvaggina, aziende faunistico-venatorie, aziende agrituristico-venatorie e aree di addestramento cani.

Il ricorso articola sette motivi. Si contestano il divieto di variazione dei confini durante la vigenza del piano faunistico-venatorio, lo svolgimento di gare cinofile nelle zone di ripopolamento e cattura e nelle zone di rispetto venatorio, l’istituzione di una commissione tecnica di verifica, il previo parere della Giunta regionale per le nuove autorizzazioni, le ipotesi regolamentari di revoca, il coinvolgimento degli ambiti territoriali di caccia nei piani di abbattimento degli ungulati e la mancata recezione delle osservazioni consiliari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di carenza di interesse per la parte generale del ricorso. I ricorrenti sono enti esponenziali di interessi diffusi che si individualizzano in capo agli organismi istituiti per la cura degli interessi omogenei della categoria e possono impugnare direttamente l’atto regolamentare, senza attendere l’applicazione ai singoli.

Sul primo motivo il Tribunale ricostruisce il riparto interno alla legge regionale n. 3/1994. La pianificazione faunistico-venatoria individua i comprensori e la destinazione differenziata del territorio; il regolamento fissa i criteri e le modalità di autorizzazione e gestione degli istituti. Anche la variazione di superficie rientra in questa seconda sede. La scelta è coerente con l’art. 10 del d.lgs. n. 157/1992 e con la giurisprudenza costituzionale richiamata (Corte cost. n. 254 del 2022 e Corte cost. n. 10 del 2019), che riconosce alla pianificazione una riserva di competenza amministrativa sugli assetti territoriali. La deroga per revoca o trasformazione degli istituti evita il congelamento dell’assetto e conferisce equilibrio alla disciplina. Il motivo è infondato.

Il secondo motivo, sulle gare cinofile nelle zone pubbliche, è inammissibile per carenza di legittimazione: gli statuti dei ricorrenti tutelano i soli istituti di natura privatistica. Analoga sorte tocca al terzo e al quarto motivo. Le censure sulla commissione tecnica e sul parere della Giunta investono disposizioni organizzative che regolano la condotta dell’amministrazione e non ledono in via diretta e attuale la sfera dei ricorrenti. Tali norme si impugnano con l’atto applicativo.

Il quinto motivo è infondato. Le ipotesi di revoca regolamentare colpiscono adempimenti previsti dalla legge regionale e, quanto al mancato raggiungimento degli obiettivi di produzione della fauna, trovano base nell’art. 22 della legge regionale n. 3/1994 e nella funzione stessa delle aziende faunistico-venatorie. Il sesto motivo è infondato: agli ambiti territoriali di caccia è attribuito un ruolo consultivo informale, che non incide sulle prerogative gestionali dei titolari delle aziende agrituristico-venatorie.

Il settimo motivo è infondato. Il parere della commissione consiliare è obbligatorio ma non vincolante e non impone alcun obbligo di motivazione in caso di mancata conformazione. Il regolamento è atto a contenuto normativo e, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge n. 241/1990, non richiede motivazione puntuale. Il ricorso è respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese in favore della Regione e compensazione verso l’ambito territoriale di caccia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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