Conformità alla direttiva macchine e diniego di finanziamento INAIL (TAR Toscana n. 308 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di finanziamento opposto dall’INAIL all’impresa che, in luogo della permuta o della rottamazione, abbia venduto la macchina sostituita non conforme alla direttiva macchine è legittimo. La conformità del macchinario alla normativa comunitaria di prodotto non si presume per il solo fatto della immissione in commercio, né può desumersi da attestazioni che richiamino direttive settoriali diverse da quella macchine, in mancanza di prova della loro equivalenza o sovrapponibilità. La dichiarazione CE di conformità deve contenere l’esplicito riferimento alla direttiva macchine. Non è invocabile il legittimo affidamento quando l’affidamento del privato sia inficiato da colpa, per avere questi interpretato in modo arbitrario le attestazioni del produttore. Il controllo sulla vendita della macchina sostituita appartiene legittimamente alla fase di rendicontazione, distinta da quella di ammissione al beneficio.

Il Fatto

La società ricorrente presentava domanda di finanziamento per l’acquisto di un nuovo macchinario in sostituzione di una fresatrice stradale, nell’ambito del bando INAIL ISI 2016, volto alla riduzione del rischio rumore. Collocatasi in posizione utile, superava le verifiche amministrativa e tecnica solo dopo osservazioni e riesame, con riammissione al finanziamento. Successivamente vendeva la macchina da sostituire.

In sede di rendicontazione l’INAIL rilevava la violazione delle regole del bando, che per le macchine non conformi alla normativa comunitaria di prodotto consentono la sola permuta presso il rivenditore o la rottamazione, e con provvedimento del 15.11.2019 disponeva la non ammissibilità definitiva al finanziamento. La società impugnava il diniego, l’esclusione e la stessa previsione del bando nella parte in cui vieta la vendita delle macchine non conformi consentendone però la permuta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i tre motivi e li ritiene infondati. La nota tecnica del bando distingue le modalità di alienazione della macchina sostituita a seconda della sua conformità: se conforme, è vendibile, permutabile o rottamabile; se non conforme, può essere solo permutata presso il concessionario o rottamata. La ratio è la progressiva dismissione dei macchinari obsoleti non rispondenti ai requisiti comunitari di sicurezza. La permuta non è alternativa alla vendita, perché è consentita solo presso il rivenditore del nuovo mezzo e non prelude alla reimmissione sul mercato: è una rottamazione mediata.

Nel merito della conformità, la ricorrente non ha fornito prova che la macchina rispondesse alla direttiva 89/392/CEE e al D.P.R. n. 459/1996, applicabili all’epoca della immissione in commercio. Le attestazioni prodotte richiamano direttive settoriali sul rumore e sulle macchine per cantieri, che non coincidono, sul piano formale e sostanziale, con la direttiva macchine; nessun elemento di equivalenza è stato offerto. La dichiarazione CE di conformità, secondo l’allegato II della direttiva e le norme di recepimento, deve contenere l’esplicito riferimento alla direttiva macchine: non bastano luogo di fabbricazione, anno di costruzione e numero di matricola.

Il Tribunale esclude poi la presunzione di conformità fondata sulla data di immissione in commercio: la regola dell’art. 2 del D.P.R. n. 549/1996 impone al costruttore di attestare la conformità prima dell’immissione, con dichiarazione e marcatura CE, e l’allegato V collega la mancata presentazione del fascicolo tecnico al venir meno della presunzione stessa.

Quanto all’affidamento, richiamato l’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990, il Collegio ribadisce che esso è tutelabile solo se non inficiato da colpa del privato. La società aveva qualificato la macchina come conforme sulla base di documentazione non univoca e di deduzioni prive di appiglio normativo, vendendola in luogo di permutarla o rottamarla. È infine infondata la censura sulla fase procedimentale: il controllo spetta alla rendicontazione, ai sensi dell’art. 21 del bando, senza sovrapposizione con l’ammissione. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità dei fatti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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