Sanatoria edilizia negata per mancanza di autorizzazione sismica (TAR Sicilia n. 3134 del 20.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La conformità urbanistica di un manufatto richiesta ai fini dell’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 implica l’accertamento anche dell’idoneità sismica dell’immobile. In mancanza della prova di tale idoneità, il Comune non può rilasciare il titolo edilizio in sanatoria. Il diniego fondato su un atto plurimotivato è legittimo quando almeno una delle ragioni autonome resiste alle censure. L’esito vincolato del procedimento, a fronte della mancanza dell’autorizzazione sismica, esclude la rilevanza dell’omesso preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, L. n. 241/1990.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un terreno in zona “B” e in parte in area destinata a parcheggi pubblici, presentava una CILA per la realizzazione di due tettoie temporanee in acciaio, smontabili e modulari, destinate a proteggere i materiali edili della propria impresa. L’Ufficio Tecnico comunale contestava l’efficacia temporanea delle opere, prevista dalla L.R. Sic. n. 16/2016, e adottava un’ordinanza di demolizione.

Il ricorrente presentava quindi istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, con parziale demolizione delle coperture e trasformazione in pergolato ombreggiante a sostegno di pannelli fotovoltaici. Il Comune rigettava l’istanza con nota del 10 maggio 2018, evidenziando, tra gli altri motivi, la mancanza di autorizzazione sismica. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR, lamentando l’omesso preavviso di rigetto e la carenza di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica il diniego come atto plurimotivato, fondato su ragioni autonome, ciascuna idonea a sorreggere la decisione. Richiamando il Cons. Stato, sez. VI, 02.07.2024, n. 5816, il Tribunale ricorda che è sufficiente che una sola delle ragioni resista alle censure perché il provvedimento si sostenga nel suo insieme.

Nel caso concreto resiste il motivo relativo alla mancanza di autorizzazione sismica. Il ricorrente non ha contestato sostanzialmente il dato, limitandosi ad affermare di aver presentato la documentazione integrativa richiesta dal Genio civile. Il certificato C.I.S. prodotto si riferisce però a strutture temporanee con vita inferiore a due anni, non alla configurazione definitiva delle opere come strutture permanenti.

Il Tribunale rileva che l’autorizzazione ex art. 18 L. n. 64/1974 non risulta conseguita. Il documento depositato nel 2024 non è un’autorizzazione sismica, ma l’attestazione di deposito del progetto ai sensi dell’art. 17 L. n. 64/1974, peraltro rilasciata in data successiva al provvedimento impugnato. La mancanza di autorizzazione sismica costituisce condizione da sola sufficiente ad impedire l’esito positivo della sanatoria.

Il Collegio richiama il costante indirizzo secondo cui la conformità urbanistica implica l’accertamento dell’idoneità sismica (TAR Campania, Napoli, sez. VII, 10.03.2022, n. 1614; Cons. Stato, sez. VI, 15.04.2021, n. 3096; TAR Piemonte, sez. II, 03.01.2022, n. 2). Richiama anche la Corte cost. n. 101/2013, secondo cui la verifica della doppia conformità ex art. 36 deve riferirsi anche alle norme sismiche.

Il Tribunale precisa che gli altri motivi ostativi indicati dall’Amministrazione erano non pertinenti o scarsamente perspicui, ma ciò non muta l’esito. L’esito vincolato del procedimento osta all’annullamento per l’omesso preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, L. n. 241/1990, essendo palese che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso. Il ricorso è quindi respinto, con nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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