Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2438 del 20.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo giudiziale, una volta formatosi il giudicato, vincola l’Amministrazione debitrice quanto all’an debeatur, mentre la determinazione del capitale residuo e degli interessi non è definitivamente vincolante per l’Ente, dovendo essere verificata, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l’inerzia dell’Amministrazione legittima l’accoglimento del ricorso e la nomina del commissario ad acta. L’attività demandata al commissario, rientrando nei compiti istituzionali del dirigente preposto, non dà luogo a compenso.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 730/2023, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, la somma complessiva di euro 3.000,00, oltre spese legali distratte ai difensori antistatari. La decisione è passata in giudicato ed è stata notificata il 25.5.2023.
Non avendo l’Amministrazione adempiuto, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina del commissario ad acta per la perdurante inottemperanza e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza. Il thema decidendum si concentra, dunque, sulla verifica dell’inadempimento e sui poteri del giudice amministrativo in sede esecutiva.
Il Tribunale precisa che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma solo funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da ciò deriva che l’entità delle somme richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: il capitale residuo e gli interessi andranno verificati, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e artt. 1282 e ss. cod. civ.
Il Collegio accerta quindi il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30: le Amministrazioni dello Stato dispongono di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme di danaro, prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è pertanto accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione all’Ente di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori di legge, delle spese di registrazione, di copia e di notificazione, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. In caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Direttore della “Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie” del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni. L’attività rientra nei compiti istituzionali, senza compenso.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata alla rifusione, liquidata in euro 1.000,00 per compensi, con distrazione ai difensori antistatari.
Nota della Redazione
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