Ottemperanza al giudicato e poteri del giudice sul calcolo degli interessi (TAR Lombardia n. 2441 del 20.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato, ordina l’esecuzione del titolo e assegna un termine per il pagamento, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il giudizio non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli adempimenti parziali. Ne segue che l’entità delle somme calcolata dal creditore, con particolare riguardo al capitale residuo e agli interessi, non è definitivamente vincolante per l’amministrazione: misura e decorrenza vanno verificate secondo i parametri del titolo e della legge. Il termine dilatorio di centoventi giorni ex art. 14 del d.l. n. 669/1996 deve essere decorso perché possa avviarsi l’azione esecutiva.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 1453/2023, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni dal 2016/2017 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 3.500,00, oltre spese legali distratte ai difensori antistatari. La sentenza è passata in giudicato, come attestato ex art. 124 disp. att. c.p.c., ed è stata notificata il 29.6.2023.
L’amministrazione non ha soddisfatto la pretesa. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato con pagamento della somma, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’ente debitore, e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Il thema decidendum è dunque circoscritto all’accertamento dell’inottemperanza e all’adozione dei provvedimenti esecutivi.
Sul quantum, il Tribunale precisa che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito inadempiuto, ma solo la funzione di consentirne il soddisfacimento. La dimensione esatta del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da ciò deriva che l’entità delle somme come calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione: per capitale residuo e interessi andrà verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge, richiamati negli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Collegio verifica poi il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, dalla notificazione del titolo esecutivo, necessario perché possa avviarsi l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale dichiara l’inottemperanza e assegna all’ente un termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione, per il pagamento delle somme del titolo, dedotti i versamenti intervenuti, degli accessori di legge maturati e degli oneri di registrazione, copia e notificazione, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, sempre nei limiti sopra indicati. Per il caso di inutile decorso è nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con istanza e provvederà entro centoventi giorni, senza compenso, rientrando l’attività nei compiti istituzionali.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è condannata alla rifusione, liquidata in euro 1.000,00 per compensi oltre accessori, con distrazione ai difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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