Terzo condono in zona vincolata e ordine di ripristino illegittimo (TAR Sicilia n. 3143 del 23.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, anche relativo, il terzo condono edilizio di cui all’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, consente la sanatoria dei soli interventi di minore rilevanza, riconducibili alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1, e non delle opere che comportino nuovi volumi o superfici. La declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa regionale siciliana che ammetteva il condono in presenza di vincoli non comportanti inedificabilità assoluta ha reso inapplicabile la deroga. Il parere reso dall’autorità preposta al vincolo in sede di sanatoria è atto endoprocedimentale, obbligatorio e vincolante, ma non autonomo: il procedimento si conclude con il provvedimento del Comune e solo dopo il diniego di questo può essere attivata la sanzione ripristinatoria.

Il Fatto

La ricorrente ha impugnato la nota con cui la Soprintendenza ha espresso parere negativo sulla domanda di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 per opere edilizie realizzate in area vincolata, ingiungendo contestualmente la rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni. Il ricorso lamentava la mancata comunicazione di avvio del procedimento e l’assenza del preavviso di rigetto, il difetto di motivazione, l’illegittimità dell’ordine di ripristino adottato insieme al diniego e la lesione del legittimo affidamento per il tempo trascorso dalla presentazione dell’istanza. L’amministrazione regionale, costituita, ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il primo motivo richiamando il carattere vincolato del provvedimento: la previa comunicazione di avvio e il preavviso di rigetto risultano superflui quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, secondo quanto previsto dall’art. 21-octies della legge n. 241/1990. Il Tribunale ha richiamato, tra le altre, Cons. Stato, sez. II, n. 1643 del 2020 e TAR Sicilia, Catania, sez. II, n. 3304 del 2023.

Anche la seconda censura è stata disattesa. Per la giurisprudenza consolidata è sufficiente l’individuazione degli abusi commessi, e nella specie la motivazione è adeguata per relationem, ex art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990, al richiamo della circolare del Dipartimento dei Beni Culturali. Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo: l’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003 esclude dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali e paesistici, e la Corte costituzionale n. 252/2022 ha dichiarato illegittima la legge regionale siciliana che ammetteva il condono in presenza di vincoli relativi, trattandosi di norme di grande riforma economico-sociale. Ne deriva che, in ambito regionale, sono sanabili solo gli interventi minori, mentre l’opera in esame consiste in un ampliamento con nuova superficie e nuovo volume, per tale ragione non condonabile. Il Tribunale ha aderito all’orientamento espresso da Cons. Stato, sez. VI, n. 3289 del 2015 e n. 1213 del 2022, secondo cui in zona vincolata è preclusa la sanatoria di qualsiasi nuovo volume.

È stato invece accolto il terzo motivo. Il parere dell’amministrazione preposta al vincolo non è provvedimento autonomo, ma integra una fase endoprocedimentale del procedimento di sanatoria, la cui definizione spetta al Comune. Da ciò consegue che l’eventuale procedimento sanzionatorio può essere avviato solo dopo il provvedimento terminale del procedimento di condono, come affermato da C.G.A.R.S., Adunanza delle sezioni riunite, n. 1540 del 2012 e da Cons. Stato, sez. VI, n. 2195 del 2023. L’ordine di ripristino è stato pertanto annullato.

Il quarto motivo è stato respinto. Il lungo tempo decorso dall’istanza non radica alcun affidamento, secondo Cons. Stato, Adunanza Plenaria, n. 9 del 2017: il decorso del tempo rafforza il carattere abusivo dell’intervento e non impone un onere motivazionale aggravato. Il ricorso è stato quindi accolto nei soli limiti dell’annullamento dell’ordine di ripristino, con compensazione delle spese per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *