Il RUP non può qualificare il piano di zona come variante urbanistica (TAR Sicilia n. 3147 del 23.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di approvazione di un piano di zona ricadente in area P.E.E.P., il responsabile unico del procedimento non può riqualificare d’ufficio l’istanza come richiesta di variante al Piano Regolatore Generale né negarla implicitamente. La decisione sull’accoglimento o sul rigetto dell’istanza ex artt. 3 e 12 d.P.R. n. 380/2001 spetta al Consiglio comunale. Il funzionario che si sovrapponga a tale competenza, precludendo all’organo consiliare l’esame dell’istanza, adotta provvedimenti illegittimi per invasione di competenza. La qualificazione dell’atto come variante urbanistica costituisce esercizio di una prerogativa consiliare e non può essere operata in via amministrativa dal RUP.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un terreno ricadente in zona P.E.E.P. del Comune di Paternò, presenta in data 25 ottobre 2021 un piano di zona di iniziativa privata per l’approvazione del Comparto Fontanagrande. Il responsabile del competente settore, invece di trasmettere l’istanza al Consiglio comunale, adotta un provvedimento con cui rappresenta l’impossibilità di rilasciare il permesso di costruire e annuncia l’inoltro di una proposta di variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 26 della legge regionale n. 19/2020.

La società impugna tale atto. Nelle more del giudizio il Comune dapprima richiede la trasmissione della valutazione ambientale strategica e poi trasmette al Consiglio comunale una proposta di deliberazione che riqualifica l’istanza come variante. Avverso tali ulteriori determinazioni la ricorrente propone due ricorsi per motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la sequenza procedimentale e rileva un dato comune ai provvedimenti impugnati: il funzionario ha costantemente riqualificato la domanda come richiesta di variante al Piano Regolatore Generale, anziché come istanza di approvazione di un piano attuativo in zona P.E.E.P.

La questione giuridica centrale attiene alla competenza. Il Tribunale osserva che non rientrava nelle facoltà del responsabile del procedimento esprimere un diniego, sia pur implicito, sull’istanza formulata ai sensi degli artt. 3 e 12 d.P.R. n. 380/2001. Tale competenza è attribuita in via esclusiva al Consiglio comunale, organo deputato a stabilire se la domanda debba essere accolta o rigettata.

Il funzionario ha quindi invaso la sfera di competenza riservata al Consiglio, precludendogli materialmente la possibilità di esaminare e valutare l’istanza. È proprio questa sovrapposizione a determinare l’illegittimità degli atti. La qualificazione dell’intervento come variante costituisce, del pari, prerogativa dell’organo consiliare e non può essere anticipata in sede amministrativa.

Quanto agli esiti processuali, il Collegio dichiara improcedibili il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti, essendo i relativi provvedimenti superati dall’atto da ultimo adottato in data 13 marzo 2024. Accoglie invece il secondo ricorso per motivi aggiunti, annullando il provvedimento nella parte in cui il funzionario trasmette il piano come richiesta di variante al Consiglio comunale.

Le spese di giudizio sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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