Spettacoli viaggianti, nesso tra annullamento e prova del danno risarcitorio (TAR Sicilia n. 257 del 23.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando, nel corso del giudizio, l’efficacia del provvedimento impugnato è cessata, il giudice amministrativo esamina in via prioritaria la domanda risarcitoria, poiché solo la sussistenza di un interesse ai fini risarcitori sottrae la domanda di annullamento alla declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse, ai sensi dell’art. 34, terzo comma, cod. proc. amm.. La domanda di risarcimento del mancato utile d’impresa deve essere formulata con riferimento ai dati contabili e al valor medio del guadagno conseguito in un congruo intervallo temporale, eventualmente secondo il criterio del pro-rata rispetto alle attrazioni complessivamente installate. In difetto di tale prova, la domanda risarcitoria è rigettata e la domanda costitutiva di annullamento è dichiarata inammissibile.
Il Fatto
La ricorrente è titolare di un’impresa individuale che esercita l’attività di spettacoli viaggianti, con tutte le autorizzazioni di legge, e gestisce tra l’altro l’attrazione denominata “giostra ballerina”. In occasione delle festività patronali del Comune, con domanda tempestiva ha chiesto la concessione del plateatico per installare sette attrazioni, tra cui la giostra ballerina, che essa stessa qualifica come l’attrazione di punta e di gran lunga più remunerativa.
La ricorrente ha impugnato la determinazione sindacale con cui sono state individuate le aree pubbliche e le tipologie di attrazioni ammesse, deducendo incompetenza, violazione dell’art. 9 della legge n. 337/1968, della delibera consiliare richiamata, del principio di affidamento e degli obblighi di trasparenza e imparzialità, oltre all’eccesso di potere per sviamento e illogicità della motivazione. Il Comune non si è costituito. La domanda cautelare è stata dapprima rigettata e poi ritirata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva preliminarmente che l’efficacia del provvedimento impugnato è cessata alla data del 30 settembre 2024. Tale circostanza impone di invertire l’ordine di esame delle domande, anteponendo quella risarcitoria a quella costitutiva di annullamento: solo un interesse risarcitorio effettivo può sottrarre quest’ultima all’inammissibilità per carenza di interesse, secondo quanto prevede l’art. 34, terzo comma, cod. proc. amm..
Passando alla domanda risarcitoria, il Collegio osserva che la ricorrente si è limitata a indicarne la misura in € 3.000,00, o in quella maggiore o minore stabilita equitativamente, senza alcun supporto probatorio. La stessa ricorrente aveva però affermato in ricorso che la giostra ballerina costituisce l’attrazione di punta e quella di gran lunga maggiormente remunerativa, installata da sempre nelle feste e sagre tenutesi presso il Comune, in ragione di una importante anzianità di frequenza e di mestiere.
Da tali premesse il Collegio deduce che la domanda di risarcimento del danno poteva e doveva essere formulata con specifico riferimento all’utile d’impresa conseguito in relazione alle feste e sagre tenutesi presso il Comune, e ai dati contabili posti a fondamento dell’assunto sulla redditività dell’attrazione. Il riferimento è a un valor medio determinato per un congruo intervallo temporale, eventualmente secondo il criterio del pro-rata in base alle attrazioni complessivamente installate.
Poiché nulla di tutto ciò è stato allegato né dimostrato, la domanda risarcitoria è rigettata per mancata prova del danno. Ne consegue, in applicazione del criterio enunciato in apertura, la declaratoria di inammissibilità per difetto d’interesse della domanda costitutiva di annullamento. Il ricorso è quindi in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile; nulla sulle spese, non avendo il Comune vittorioso sostenuto spese di difesa.
Nota della Redazione
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