Strada privata funzionalizzata all’uso pubblico e poteri sindacali di autotutela possessoria (TAR Sardegna n. 314 del 11.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il tratto di strada che, per le sue caratteristiche di impiego e per l’inserimento nel sistema viario pubblico, risulti destinato alla fruizione della collettività indistinta è soggetto ad uso pubblico, con conseguente legittimità del provvedimento sindacale di riapertura adottato ai sensi dell’art. 378 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. F. Tale potere di autotutela possessoria spetta al Sindaco anche dopo il d.lgs. n. 267/2000, poiché l’art. 107, comma 5, fa salve le competenze previste dagli artt. 50 e 54. Il pregiudizio al pubblico passaggio è in re ipsa: non occorre indicare i soggetti lesi né i rimedi alternativi. L’annullamento in autotutela dell’autorizzazione alla recinzione è legittimo quando sorretto da motivazione per relationem ex art. 3, comma 3, l. n. 241/1990 e adottato secondo il criterio delle posizioni prevalenti in conferenza di servizi.
Il Fatto
Le società ricorrenti agiscono avverso l’ordinanza sindacale con cui il Comune ha vietato di interdire, con qualsiasi mezzo, il transito pedonale e veicolare in due vie cittadine. Una delle società è proprietaria di un lotto edificabile sul quale insiste un tratto stradale che assume privato; l’altra ha promesso di acquistarlo. Le ricorrenti avevano ottenuto dal SUAPE l’autorizzazione a realizzare una recinzione su quel tratto, motivata dall’esigenza di impedire l’accesso di terzi all’area di cantiere e il formarsi di discariche abusive.
Con motivi aggiunti le società impugnano anche il successivo provvedimento unico n. 41 del 10.06.2024, con cui il SUAPE ha annullato in autotutela la precedente autorizzazione, oltre alla determinazione dirigenziale che ha ritirato il parere urbanistico favorevole. Il Tribunale respinge il ricorso e i motivi aggiunti, compensando le spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto i motivi aggiunti, perché la legittimità dell’annullamento in autotutela dell’autorizzazione condiziona lo scrutinio del ricorso principale. Il primo motivo aggiunto, incentrato sul difetto di motivazione, è infondato: il provvedimento del SUAPE richiama la determinazione dirigenziale e la nota dell’Ufficio Edilizia che espongono compiutamente le ragioni del ritiro. Si versa pertanto in una ipotesi di motivazione per relationem, ammessa dall’art. 3, comma 3, l. n. 241/1990, sempre che gli atti richiamati siano resi disponibili all’interessato. Il richiamo alla nota prot. n. 24078/2024 e alla determinazione n. 1595/2024 traduce la piena condivisione della posizione dell’ufficio tecnico, con la conseguenza che la motivazione promana dallo stesso SUAPE.
Quanto al secondo motivo aggiunto, il Collegio ribadisce che la conferenza di servizi ex art. 14-ter l. n. 241/1990 adotta la determinazione conclusiva sulla base delle posizioni prevalenti, criterio qualitativo che consente di valutare in concreto il peso degli interessi coinvolti. Nel caso, l’interesse primario era garantire l’utilizzo collettivo del tratto stradale; la posizione dell’Ufficio Edilizia risultava quindi fisiologicamente prevalente rispetto a quella degli enti marginalmente incisi.
Il nucleo della decisione è la qualificazione della strada. Il Collegio richiama il principio secondo cui rileva l’uso pubblico protratto nel tempo, che legittima i poteri autoritativi del Comune anche in presenza di acquisto della proprietà a titolo derivativo, in mancanza di prova dell’effettiva ed esclusiva signoria del privato (Cons. Stato n. 9532 del 2024). Costituiscono indici dell’appartenenza al demanio l’uso da parte di un numero indeterminato di persone, l’ubicazione nel centro abitato, l’inserimento nella toponomastica e il comportamento dell’amministrazione (Cass. civ. n. 22569 del 2020). Il tratto è asfaltato e indistinguibile dalla pubblica via, interseca direttrici di pubblico transito verso istituti scolastici e lottizzazioni, ed è stabilmente inserito nel sistema viario. La documentazione conferma l’uso quotidiano da oltre vent’anni e l’accesso dedicato alla struttura commerciale: sussistono i tre elementi dell’asservimento all’uso pubblico individuati dalla giurisprudenza (Cons. Stato n. 5811 del 2024).
Superata la censura sulla natura della strada, resta il ricorso principale. Il Sindaco ha esercitato un potere di autotutela possessoria che l’art. 378 della l. n. 2248/1865, all. F gli attribuisce, e che non è transitato al dirigente per effetto dell’art. 107, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 (Cons. Stato n. 3509 del 2011). Il pregiudizio al pubblico passaggio è in re ipsa: la motivazione è autosufficiente e non richiede l’indicazione dei beneficiari del transito, riconducibili alla generalità dei consociati. La misura tutela il diritto costituzionale alla libera circolazione. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.