Variante urbanistica per insediamento produttivo e motivazione per relationem (TAR Marche n. 316 del 03.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La variante puntuale al piano regolatore generale che ridefinisca la destinazione di un’area a favore di un insediamento produttivo è legittima quando il Consiglio Comunale faccia proprie, con motivazione per relationem, le ragioni di indirizzo politico-urbanistico già espresse dalla Giunta e le risultanze degli atti tecnici e istruttori, non essendo richiesta una motivazione analitica per ogni singolo profilo dell’area. Il Provvedimento Autorizzatorio Unico ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e le valutazioni ambientali che lo precedono costituiscono un procedimento unitario, che va esaminato nel suo complesso e non suddiviso in fasi e sottofasi endoprocedimentali. Il difetto di motivazione e di istruttoria non può essere dedotto in termini generici, senza allegare elementi tecnici idonei a contrastare gli studi posti a base del provvedimento. La questione di legittimità costituzionale di una norma regionale di coordinamento procedurale non si solleva quando la stessa si limiti a raccordare le discipline statali e regionali in materia.
Il Fatto
Un’associazione di promozione sociale impugna la delibera con cui il Consiglio Comunale di Fossombrone ha approvato, in variante al PRG, il progetto di un impianto di produzione di conglomerato bituminoso e di riattivazione di impianti di frantumazione e produzione di calcestruzzo, con attività di recupero rifiuti, da realizzare nell’area di una ex cava. La variante è inserita nel Provvedimento Autorizzatorio Unico ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e artt. 6 e 7 della l.r. Marche n. 11/2019, concluso dalla Provincia con determinazione del 14 febbraio 2024.
Al ricorso introduttivo seguono due ricorsi per motivi aggiunti, con i quali vengono impugnate la delibera consiliare di rettifica e integrazione, il PAU, il permesso di costruire e gli atti intermedi. La ricorrente deduce, tra l’altro, la mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione di manufatti abusivi, il difetto di motivazione sulla variante, l’illegittimità del coordinamento procedurale tra variante urbanistica e PAU, carenze della VAS e della valutazione di incidenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto il criterio di lettura del procedimento: il PAU va valutato nel suo andamento complessivo, non per fasi isolate. Su questa base ritiene non preclusive le questioni legate ai manufatti abusivi, perché la procedura di acquisizione ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 era stata avviata e si sarebbe conclusa prima del rilascio del provvedimento autorizzativo, mentre le sole delibere consiliari non avevano effetto abilitativo.
Quanto alla variante, il TAR riconosce la legittimità della motivazione per relationem alla delibera di indirizzo della Giunta e agli atti tecnici, in particolare al parere di VAS. L’area risultava già compromessa dalla precedente attività di cava, e la variante serve proprio a modificare destinazioni che non possono considerarsi cristallizzate. Il Collegio esclude l’omesso esame delle aree alternative, affrontato nella c.d. “alternativa zero” e oggetto di specifica controdeduzione.
Sul coordinamento tra art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, art. 8 del d.P.R. n. 160/2010 e art. 7 della l.r. n. 11/2019, la Corte ravvisa una lacuna normativa sanata solo dal D.L. n. 77/2021, ma nega che ciò rendesse inapplicabile la disciplina generale sugli insediamenti produttivi. Le censure sono giudicate ipotetiche e confusionarie; non sussistono ragioni per sollevare l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma regionale, di carattere essenzialmente procedurale.
Sulla pretesa violazione della fase partecipativa, il TAR richiama l’orientamento secondo cui la ripubblicazione del piano è necessaria solo in caso di modifiche che ne stravolgono i criteri ispiratori, non per variazioni che lasciano inalterato l’impianto originario (cfr. Cons. Stato n. 1028 del 2024; Cons. Stato n. 7027 del 2020; TAR Lombardia n. 1973 del 2014). Quanto ai profili ambientali, idrogeologici e di tutela delle acque, il Collegio rileva che le doglianze restano generiche e prive di supporto tecnico alternativo.
I motivi aggiunti sono in parte dichiarati irricevibili, perché ripropongono censure che avrebbero dovuto essere rivolte contro la prima delibera, e in parte respinti nel merito. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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