Variante urbanistica per impianto di recupero rifiuti e insediamenti produttivi speciali (TAR Marche n. 317 del 03.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La variante puntuale al piano regolatore generale finalizzata alla localizzazione di insediamenti produttivi speciali non richiede la ripubblicazione del piano tutte le volte in cui le modifiche non ne stravolgano l’impianto e i criteri ispiratori, anche quando incidano in modo intenso sulla destinazione di singole aree. Lo studio su area vasta imposto dalla pianificazione paesaggistica è soddisfatto dalla analisi della coerenza esterna condotta in sede di VAS, che ben può sorreggere una variante ad hoc relativa a una porzione limitata del territorio. La motivazione consiliare può essere per relationem agli atti di indirizzo e agli elaborati tecnici, non essendo il Consiglio tenuto a esplicitare ogni profilo istruttorio estraneo alla propria competenza. L’approvazione della variante non ha efficacia autorizzativa, con la conseguenza che le questioni relative alla definizione del procedimento repressivo di abuso edilizio restano estranee a questa fase e vanno valutate al momento del rilascio del provvedimento autorizzatorio unico.

Il Fatto

Una società presenta istanza per realizzare, nell’area di una ex cava, un impianto di produzione di conglomerato bituminoso, la riattivazione di impianti di frantumazione e produzione di calcestruzzo e attività di recupero rifiuti. Il procedimento si svolge secondo la disciplina del provvedimento autorizzatorio unico di cui all’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e della normativa urbanistica regionale, con una variante al PRG approvata dal Consiglio comunale e poi integrata.

Alcuni residenti e un comitato impugnano dinanzi al TAR l’approvazione della variante, gli atti endoprocedimentali, il PAU, il permesso di costruire e lo screening di incidenza, articolando censure con ricorso introduttivo e tre ricorsi per motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge nel merito il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, dichiarando in parte irricevibili le censure proposte contro atti già impugnabili in precedenza. Sull’abuso edilizio rileva che l’approvazione consiliare non ha effetto autorizzativo: la condizione di rispetto dell’ordinanza di demolizione non imponeva l’integrale definizione del procedimento prima della variante, ben potendo la questione incidere solo al rilascio del PAU.

Quanto alla lamentata confusione procedurale, il giudice osserva che il coordinamento normativo tra l’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e l’art. 8 del d.P.R. n. 160/2010 è stato completato dalla novella del 2021, ma ciò non rende inapplicabile la disciplina generale sugli insediamenti produttivi. La fase partecipativa è stata assicurata dalla pubblicazione coordinata prevista dalla normativa regionale, con osservazioni esaminate e controdedotte.

Sulla motivazione per relationem il Tribunale ritiene legittimo il richiamo agli indirizzi di Giunta e agli elaborati tecnici, inclusi quelli confluiti nel parere di VAS; l’Ufficio tecnico aveva formulato la proposta senza ulteriori rilievi. Sul punto il Collegio ribadisce che la variante serve proprio a modificare destinazioni non cristallizzate, non potendosi impedire nuove valutazioni di indirizzo urbanistico dopo vent’anni.

La censura sulla mancata ripubblicazione è respinta richiamando l’orientamento consolidato (Cons. Stato n. 1028 del 2024, n. 7027 del 2020, n. 5769 del 2013): la rinnovazione si impone solo per modifiche che stravolgano lo strumento adottato. Parimenti infondate sono le doglianze sul recupero ambientale, sull’alternativa localizzativa, sull’assetto idrogeologico e sulla valutazione di incidenza, poiché i ricorrenti non hanno allegato studi tecnici idonei a contrastare le valutazioni dell’amministrazione. Sulla competenza consiliare soccorre l’art. 42 del d.lgs. n. 267/2000, con parere tecnico ex art. 49.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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