Concessioni demaniali marittime, proroga tecnica legittima e disapplicazione delle proroghe ex lege (TAR Lazio n. 317 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative non possono essere prorogate automaticamente fino al 2033: l’art. 1, commi 682 e 683, legge n. 145/2018, l’art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020 e le successive disposizioni dilatorie sono disapplicabili per contrasto con gli artt. 49 e 56 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Il Comune che ha apposto la dicitura di estensione al 2033 al termine di una mera ricognizione dei requisiti di legge, e non di una procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità, trasparenza e pubblicità, può legittimamente revocare quella proroga e ricondurre l’efficacia del titolo al 31.12.2024 mediante proroga tecnica. L’atto non costituisce esercizio di autotutela ex art. 21-quinquies legge n. 241/1990, ma doverosa applicazione del diritto dell’Unione: non richiede avviso di avvio del procedimento né indennizzo, né è tutelabile l’affidamento del concessionario.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce uno stabilimento balneare sul litorale del Comune di Terracina in forza di una concessione demaniale marittima. Con deliberazione di Giunta n. 62 del 29.04.2020 il Comune aveva escluso l’estensione automatica al 2033, salvo poi, con la determinazione dirigenziale n. 1283 del 27.11.2020, prendere atto della natura di proroga ex lege e apporre sul titolo la validità fino al 31.12.2033, con espressa riserva di revoca in caso di sopravvenienze normative.
Dopo le sentenze gemelle dell’Adunanza Plenaria n. 17 e n. 18 del 2021, la Giunta ha dapprima superato e revocato il precedente indirizzo e, con delibera n. 104 del 29.12.2023 e determina n. 2722 del 30.12.2023, ha disposto la proroga tecnica delle concessioni in essere fino al 31.12.2024, riducendo la durata del titolo della ricorrente dal 2033 a tale data. La società ha impugnato questi atti davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione delle norme nazionali di proroga, l’illegittimità della revoca e la lesione dell’affidamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica il ricorso come manifestamente infondato e lo definisce con sentenza succintamente motivata ai sensi degli artt. 3, 74 e 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., richiamando una giurisprudenza consolidata, anche di sezione, da cui non ravvisa ragioni per discostarsi.
Sul primo motivo, il TAR ribadisce che il diritto dell’Unione impone l’affidamento delle concessioni demaniali all’esito di evidenza pubblica, con conseguente incompatibilità e doverosa disapplicazione delle norme nazionali che prevedono la proroga automatica al 2033. Le amministrazioni comunali sono le prime destinatarie di questo obbligo e non possono invocare l’inerzia del legislatore. Anche la proroga tecnica introdotta dall’art. 3, comma 3, legge n. 118/2022 e il differimento al 2027 dell’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), d.l. n. 131/2024 subiscono la medesima sorte, come confermato dai precedenti citati tra cui Cons. Stato, Sez. VII, n. 4479 del 2024 e TAR Liguria n. 183 del 2025.
La clausola di salvezza delle gare deliberate prima del 17.09.2024 non opera nel caso concreto. La procedura avviata dal Comune nel 2020 non costituisce procedura selettiva vera e propria: l’avviso pubblicato per venti giorni all’albo on line era finalizzato a consentire osservazioni dei terzi, senza alcun invito ai potenziali operatori economici a presentare istanze concorrenti. Il Comune si è limitato a una ricognizione dei presupposti della proroga legale e ad apporre un timbro sul titolo. La pubblicità è risultata inadeguata anche sul piano contenutistico, non assicurando quel minimo di tutela dei candidati potenziali richiesto dalla Corte di Giustizia UE.
Ne discende l’inammissibilità, per difetto di interesse, delle censure costruite sull’art. 3, comma 2, d.l. n. 198/2022, che presuppone un rinnovo conseguito mediante selezione imparziale. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 21-quinquies legge n. 241/1990 e alla mancata comunicazione di avvio, il TAR esclude che si tratti di revoca in senso proprio: gli atti costituiscono doverosa applicazione del diritto europeo e nazionale sopravvenuto. Non spetta quindi alcun indennizzo, né è invocabile la tutela dell’affidamento a fronte di provvedimenti contrastanti con la disciplina unionale.
Respinto il ricorso, il Collegio auspica che l’amministrazione bandisca sollecitamente la gara, eventualmente previa breve proroga tecnica limitata ai tempi necessari, in applicazione del principio di continuità dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. Le spese sono integralmente compensate per la novità e complessità della questione.
Nota della Redazione
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