Accesso alla strada statale e diniego Anas tra discrezionalità tecnica e onere (Cons. Stato n. 3182 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione all’apertura di un nuovo accesso su strada statale rientra nella competenza dell’ente proprietario e, per le strade gestite da Anas, dell’ufficio periferico della società, che la rilascia ai sensi dell’art. 22 del d. lgs. n. 285 del 1992. Il diniego è espressione di discrezionalità tecnica e può essere negato quando dall’accesso derivi pregiudizio alla sicurezza e alla fluidità della circolazione, anche in ragione della distanza dagli accessi consecutivi imposta dall’art. 45, comma 2, del d.P.R. n. 495 del 1992. Chi deduce l’incompetenza dell’ente perché l’accesso si affaccerebbe su una strada comunale ad uso pubblico deve provarne la qualificazione: l’inserimento nello stradario comunale ha valore meramente dichiarativo e non costitutivo e non è sufficiente. Il giudizio di pericolosità espresso dall’ente proprietario non è sindacabile nel merito se sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
Il Fatto
Il proprietario di un fabbricato situato nel Comune di Melito di Porto Salvo chiede ad Anas il permesso per realizzare un accesso carraio al km 33+150 della SS 106. L’istanza viene denegata con provvedimento dell’11 aprile 2024, motivato sulla base dei plurimi accessi presenti nelle immediate vicinanze, dell’ubicazione in rettilineo e del pericolo per la circolazione.
Il ricorrente impugna il diniego davanti al TAR Calabria, che con ordinanza dispone il riesame. Anas conferma il diniego con provvedimento del 6 agosto 2024, impugnato con motivi aggiunti. Il TAR, con sentenza n. 175/2025, dichiara improcedibile il ricorso principale e respinge i motivi aggiunti. L’interessato appella.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la declaratoria di improcedibilità. Il secondo provvedimento non contiene l’intera regolazione del rapporto, ma integra e approfondisce il primo diniego: la motivazione si rinviene in entrambi gli atti. L’interesse a impugnare il primo provvedimento non è quindi venuto meno e la statuizione di improcedibilità va riformata.
Nel merito, il Consiglio di Stato ricostruisce l’oggetto dell’istanza. È lo stesso appellante ad aver configurato la domanda come accesso alla strada statale 106, indirizzandola ad Anas; non è dunque contestabile che l’amministrazione abbia provveduto su quel diverso oggetto. Le osservazioni sulla natura comunale della via laterale non risultano conducenti.
Il motivo sull’incompetenza di Anas è infondato. La qualificazione della via come strada ad uso pubblico non è comprovata. Richiamando Cons. St., sez. IV, n. 3401 del 2024 e Cons. St., sez. V, n. 5438 del 2023, il Collegio osserva che l’inserimento nello stradario comunale integra al più una presunzione semplice, smentita dalle concessioni edilizie in sanatoria che indicano l’indirizzo degli immobili con riferimento alla strada statale. Manca la prova dell’uso da parte di un numero indeterminato di persone.
Quanto al preavviso di rigetto, le considerazioni del provvedimento del 6 agosto 2024 costituiscono sviluppo logico e argomentativo delle controdeduzioni procedimentali, già oggetto di valutazione in sede di riesame sollecitato dal TAR.
Sul diniego, il Collegio ribadisce che la regolamentazione della circolazione spetta all’ente proprietario e che l’autorizzazione può essere negata quando ne derivi pregiudizio alla sicurezza. Anas ha esercitato la propria discrezionalità tecnica in modo congruo: irrilevanti risultano la velocità limitata, l’illuminazione pubblica e la rotonda in corso di realizzazione. Il ricorso “per relationem” alla consulenza di parte non supera il principio di specificità dei motivi imposto dall’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a. (Cons. St., sez. III, n. 4339 del 2025). L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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