Commissione dottorato e giudizi sintetici: legittima la scala valutativa dei descrittori (TAR Marche n. 318 del 03.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La commissione giudicatrice per l’ammissione a un corso di dottorato può esprimere la valutazione del colloquio mediante i giudizi sintetici della scala tipica degli esami scolastici, purché i criteri siano stati predeterminati prima delle prove. L’assenza di una griglia di punteggi numerici riferita a ciascun descrittore non rende illegittimo il giudizio, quando il verbale consenta di ricostruire il percorso valutativo e di sindacarne l’esito. La composizione della commissione con docenti afferenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso, e non ai singoli settori scientifico-disciplinari dei curricula, integra il requisito di competenza tecnica richiesto dalla normativa di ateneo e dai decreti ministeriali di accreditamento. L’avverbio “anche” del regolamento di ateneo non impone la presenza di docenti esterni, ma consente che ne facciano parte tanto i componenti del Collegio dei docenti quanto professori di altri atenei.

Il Fatto

La ricorrente partecipava alla selezione per l’ammissione al Corso di Dottorato in Ingegneria Industriale, curriculum Ingegneria Energetica, bandita dall’Università Politecnica delle Marche. Dopo la valutazione dei titoli conseguiva il punteggio più alto, mentre al colloquio orale otteneva un risultato assai inferiore alle proprie aspettative.

Impugnava quindi la graduatoria di merito e gli atti presupposti, dolendosi della composizione della commissione, dell’assenza di membri esterni e della mancanza di criteri intelligibili di valutazione del colloquio. Chiedeva in via principale l’ammissione al dottorato con borsa, in via gradata la riedizione della valutazione o la ripetizione della procedura. Il Tribunale respingeva l’istanza cautelare e disponeva l’integrazione del contraddittorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutti e tre i motivi. Quanto al primo, l’art. 10 del Regolamento di ateneo non impone che i commissari appartengano ai settori scientifico-disciplinari dei singoli curricula, essendo sufficiente l’afferenza ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi. I tre membri, titolari di insegnamenti nei settori ING-IND/12, ING-IND/21 e ING-IND/11, rientrano nei macrosettori 09/E, 09/A e 09/C, l’ultimo dei quali ricomprende la Fisica tecnica ambientale ed è compatibile con il curriculum Energetica. La circostanza che siano componenti del Collegio dei docenti conferma il requisito, posto che l’accreditamento ministeriale esige proprio l’afferenza a macrosettori coerenti.

Sul secondo motivo, l’avverbio “anche” dell’art. 10 del Regolamento di ateneo non rende obbligatoria la presenza di docenti esterni: la norma si limita a consentire la partecipazione tanto dei componenti del Collegio quanto dei professori di altri atenei. La sola internalità dei commissari non integra di per sé violazione dei principi di imparzialità e trasparenza, restando fermo l’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.

Sul terzo motivo, il Tribunale rileva anzitutto che la doglianza sulla formazione postuma della griglia costituisce censura nuova, non notificata e tardiva. Nel merito, i criteri di valutazione risultano predeterminati nella seduta del 2 settembre 2024, con fissazione della soglia di sufficienza in 42/70. Manca una griglia numerica, ma è ammissibile il ricorso alla scala valutativa tipica dei giudizi scolastici, da “scarso” a “ottimo”.

Combinando criteri e giudizi sintetici del verbale, la motivazione soddisfa i canoni dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Le censure sulla illogicità dei giudizi di “sufficiente” sono infondate: la chiarezza espositiva attiene a tutti gli argomenti del colloquio e non solo al progetto; un progetto può essere poco originale e un percorso può essere poco coerente con il corso prescelto. L’esito favorevole di altra selezione è irrilevante, stante l’autonomia di giudizio di ciascuna commissione. Il ricorso è respinto con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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