Responsabilità per contaminazione: onere probatorio sul nesso eziologico (Cons. Stato n. 3195 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell’art. 245 d.lgs. n. 152/2006 costituisce espressione del principio “chi inquina paga” e presuppone l’accertamento del nesso eziologico tra l’evento e il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione. L’amministrazione non può limitarsi a individuare formalmente il soggetto responsabile, ma deve dare prova del collegamento causale tra il fatto e la contaminazione. La mancata considerazione degli accertamenti tecnici che escludono la contaminazione integra difetto di istruttoria e di motivazione. I profili di accertamento della responsabilità civile restano riservati alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
Nel luglio 2018 un autoarticolato della società appellante urtava accidentalmente un impianto presso un punto vendita carburanti su un’area di servizio autostradale, provocando lo sversamento di idrocarburi sul terreno circostante. Nel giugno 2021 la Città Metropolitana individuava la società quale responsabile dell’inquinamento, anche al fine di garantire l’azione di regresso e risarcitoria nei confronti del responsabile.
La società impugnava l’atto davanti al TAR Lazio, che respingeva il ricorso con condanna alle spese. Il primo giudice riteneva che l’amministrazione avesse correttamente individuato il responsabile ai sensi degli artt. 242 e 245 del TUA, essendo le indagini ancora in corso e non potendosi escludere la contaminazione. La società proponeva appello, deducendo tra l’altro il travisamento dei fatti e il difetto di prova del nesso causale.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello, ritenendo fondati e assorbenti il secondo e il terzo motivo, con cui si censurano il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e di motivazione e l’erronea affermazione del nesso di causalità tra il sinistro e la presunta contaminazione.
Il Collegio muove dall’art. 245 d.lgs. n. 152/2006, che prevede l’individuazione del responsabile della contaminazione al fine di dar corso agli interventi di bonifica, quale espressione del principio “chi inquina paga”. Il provvedimento impugnato era stato adottato a circa tre anni dal sinistro, quando non era più ipotizzabile alcun intervento immediato e urgente. Nel frattempo, gli accertamenti tecnici effettuati dalla proprietaria della stazione di rifornimento avevano escluso qualsiasi contaminazione del sito.
La Corte rileva che l’amministrazione non ha adeguatamente individuato il soggetto responsabile e non ha dato sufficiente prova del nesso eziologico, cioè del fatto che il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione fosse riconducibile al sinistro e quindi alla ricorrente. Il Collegio precisa che i profili di accertamento della responsabilità civile esulano dall’ambito del giudizio amministrativo e restano riservati alla giurisdizione del giudice ordinario.
Un ulteriore argomento attiene alla relazione peritale depositata dall’appellante in primo grado, che dimostrerebbe l’assenza di responsabilità nello sversamento. Tale relazione non risulta considerata né smentita sotto alcun profilo fondamentale, non essendovi stata una sufficiente confutazione degli assunti in essa contenuti. Su queste basi il Consiglio di Stato accoglie l’appello, riforma la sentenza impugnata e accoglie il ricorso di primo grado, compensando tra le parti le spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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