Titolare del permesso di costruire è l’unico legittimato al ricorso (Cons. Stato n. 3194 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La legittimazione a impugnare il permesso di costruire e a domandare la restituzione della monetizzazione degli standard urbanistici spetta al titolare del titolo edilizio e al soggetto che ha versato le somme, non al promittente venditore dell’immobile. La corresponsione degli importi dovuti per la monetizzazione costituisce obbligazione di diritto pubblico e il suo soggetto passivo è individuato dalla legge nel titolare del permesso di costruire, obbligato a reperire le aree da destinare a standard. Le pattuizioni tra privati contenute nel contratto definitivo di compravendita non hanno rilevanza esterna e non incidono sui rapporti pubblicistici con il Comune, né possono modificare il soggetto passivo della pretesa. Il promittente venditore che non sia titolare del permesso né abbia effettuato il pagamento non vanta alcuna posizione giuridica soggettiva tutelabile e non può far valere in nome proprio un diritto altrui ai sensi dell’art. 81 c.p.c., né invocare l’azione surrogatoria senza provarne i presupposti.

Il Fatto

Una società, promittente venditrice di un complesso immobiliare destinato a demolizione e ricostruzione, impugnava davanti al TAR Lombardia una serie di atti del Comune di Milano: il provvedimento che accertava d’ufficio la destinazione produttiva del fabbricato, la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990 e il permesso di costruire n. 84/2019, nella parte in cui imponeva il mutamento di destinazione d’uso da industriale a commerciale e la corresponsione di un importo per monetizzazione degli standard.

Nelle more, l’immobile era stato trasferito alla promissaria acquirente con contratto definitivo; quest’ultima aveva ottenuto il permesso di costruire, aveva versato contributo di costruzione e monetizzazione e aveva realizzato l’intervento. Il TAR dichiarava inammissibili ricorso e motivi aggiunti per difetto di legittimazione attiva. La promittente venditrice appellava, sostenendo la non opponibilità della delegazione di pagamento e la propria titolarità di una posizione tutelabile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare il motivo sull’ammissibilità dell’originario ricorso. L’appellante non è proprietaria dell’immobile, non è titolare del permesso di costruire che ha quantificato l’importo per la monetizzazione e non è il soggetto che ha versato al Comune le somme richieste. Il titolo edilizio è stato rilasciato alla promissaria acquirente, che lo aveva richiesto, ha versato il contributo comprensivo della monetizzazione ottenendone la rateizzazione e ha portato a conclusione l’intervento.

Da qui la conferma della declaratoria di inammissibilità. La società appellante non ha alcun titolo per domandare l’annullamento del permesso e degli altri atti impugnati in parte qua, né per ottenere la restituzione di somme corrisposte da altri. Il Collegio ribadisce che quanto pattuito nel contratto definitivo tra privati non può avere rilevanza esterna e incidere sui rapporti di stampo pubblicistico con il Comune, governati dalla regola fondamentale della debenza dell’importo di monetizzazione in capo al titolare del permesso di costruire.

La qualificazione dell’obbligazione come di diritto pubblico impedisce alle parti private di modificare convenzionalmente il soggetto passivo della pretesa. L’appellante, anche con riguardo all’eventuale restituzione, non vanta dunque alcuna posizione giuridica soggettiva tutelabile verso l’Amministrazione. Né può ammettersi che faccia valere in giudizio, in nome proprio, un diritto di cui non è titolare, stante il disposto dell’art. 81 c.p.c.

Il Collegio esclude infine l’inquadramento della vicenda nell’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c.: a prescindere dall’astratta configurabilità del rimedio in questa sede, l’appellante non ha dimostrato la sussistenza dei relativi presupposti. L’infondatezza del primo motivo e la conferma dell’inammissibilità esonerano dall’esame delle ulteriori doglianze, riproposte solo in via subordinata. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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