Tutela degli insiemi e obbligo di adeguamento del piano paesaggistico (TAR Trentino-Alto Adige n. 320 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La variante al piano urbanistico comunale che assoggetta a vincolo preordinato all’esproprio aree ricadenti nel perimetro di un insieme soggetto a tutela paesaggistica impone all’amministrazione di adeguare il piano paesaggistico, modificando anche la disciplina dell’insieme inciso, al più tardi contemporaneamente all’approvazione della variante stessa. La pianificazione paesaggistica è sovraordinata agli strumenti urbanistici, sicché la variante che incida su un insieme tutelato senza la corrispondente modifica del piano paesaggistico è affetta da difetto istruttorio e illogicità. Il parere negativo dell’autorità competente in materia di beni culturali non può essere superato con il mero rinvio alla fase di pianificazione esecutiva: il Consiglio comunale deve motivare le ragioni del dissenso, pena l’eccesso di potere. La verifica di assoggettabilità a VAS costituisce determinazione provvedimentale autonoma e immediatamente lesiva, da impugnare entro il termine decadenziale.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di una residenza gentilizia sottoposta a tutela storico-artistica diretta e dell’antistante particella, che ne costituisce la zona di rispetto a tutela indiretta e che ricade nel perimetro di un insieme tutelato dal piano urbanistico nonché lungo un filare di siepi protetto dal piano paesaggistico. Il Comune di Brunico ha approvato con distinte deliberazioni consiliari una variante al piano urbanistico e una variante al piano paesaggistico concernente un diverso insieme, prevedendo una rotatoria, l’allargamento di una via, una pista ciclabile e un percorso pedonale.

Il ricorrente ha impugnato gli atti di approvazione, eccependo il contrasto tra la variante urbanistica e la disciplina dell’insieme in cui ricade la sua proprietà, l’omessa modifica del piano paesaggistico e l’omessa verifica ambientale. Ha poi proposto motivi aggiunti avverso il parere negativo della Soprintendenza e, successivamente, avverso l’atto di approvazione definitiva della Giunta provinciale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni di difetto di interesse. La vicinitas non è sufficiente, ma nella specie la variante appone un vincolo ablativo su quasi mille metri quadrati della particella del ricorrente, con effetti diretti sulla sfera patrimoniale e sulla qualità ambientale. Quanto al piano paesaggistico, sebbene la modifica riguardi formalmente un solo insieme, la descrizione degli interventi relativi al traffico dimostra che essa estende di fatto i propri effetti anche all’insieme nel cui perimetro ricade la proprietà.

Sono invece irricevibili, per tardiva impugnazione, i motivi sulla verifica di assoggettabilità a VAS. Richiamando la giurisprudenza di questo Tribunale e del Consiglio di Stato, il Collegio ribadisce che lo screening chiude il procedimento quando ha esito negativo e va impugnato autonomamente entro sessanta giorni; l’omessa impugnazione ne determina l’inoppugnabilità.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo provinciale: gli insiemi sono oggetto di tutela paesaggistica solo tramite la pianificazione, e fino all’adeguamento dei piani paesaggistici continuano ad applicarsi le norme di attuazione dei piani urbanistici. Poiché il Comune non ha inserito nel piano paesaggistico gli insiemi già approvati, la variante urbanistica che incide su un insieme tutelato imponeva la modifica del piano paesaggistico per quella porzione, al più tardi contestualmente.

Il Collegio rileva inoltre che il Comune non ha esattamente individuato le parti della particella interessate dal progetto e che la variante si pone in contrasto con gli elementi da conservare dell’insieme, tra cui il mantenimento dello spazio rurale libero e il divieto di modifica delle larghezze stradali. La Commissione provinciale aveva segnalato la necessità di adeguare le delimitazioni, ma il Consiglio comunale ha disatteso l’osservazione con motivazione apodittica.

È fondata anche la censura sul parere negativo della Soprintendenza relativo alla rotatoria: di fronte a un parere contrario dell’autorità di tutela, il Consiglio comunale si è limitato a richiamarlo senza riportarne il contenuto né motivare il dissenso, rinviando a una fase futura e ipotetica. Da qui il difetto istruttorio. Il ricorso e i primi motivi aggiunti sono pertanto in parte irricevibili e in parte accolti, con annullamento in parte qua degli atti di approvazione delle varianti e caducazione derivata dell’atto provinciale consequenziale; il secondo ricorso per motivi aggiunti è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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