La comunicazione ex art. 17 non sana la difformità del piano espropriativo (TAR Sicilia n. 3438 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione prevista dall’art. 17 d.P.R. n. 327/2001, ove non indichi gli estremi dell’atto che ha approvato il progetto definitivo, è inidonea a far decorrere il termine di impugnazione, ma non costituisce requisito di legittimità dell’atto di approvazione: la sua mancanza integra una mera irregolarità. Il progetto approvato conforma definitivamente l’assetto del territorio. In sede esecutiva sono ammesse solo puntualizzazioni dell’opera, non modificazioni che aggravino il pregiudizio imposto ai privati. È pertanto illegittimo, in parte qua, il decreto di occupazione d’urgenza che sottoponga a espropriazione un’area più estesa di quella risultante dal piano particellare allegato al progetto approvato.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un fabbricato con annessa stradella pertinenziale, dove esercita attività di carrozzeria. Impugna la determinazione conclusiva della conferenza di servizi del 6 maggio 2024, che ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica del bypass ferroviario di Augusta, apposto il vincolo preordinato all’esproprio e dichiarato la pubblica utilità dell’opera, insieme alle ordinanze commissariali, alla nota Italferr del 7 marzo 2025, al decreto di occupazione d’urgenza n. 24 del 22 maggio 2025 e al verbale di immissione in possesso.

Deduce due ordini di vizi. Il primo: la comunicazione ex art. 17 d.P.R. n. 327/2001 richiamava l’ordinanza commissariale n. 1/2023, che non approva alcun progetto. Il secondo: dall’accesso agli atti emerge una difformità tra il progetto approvato e quello posto a base del decreto di occupazione, con arretramento del pilone a ridosso del fabbricato. La società resistente eccepisce la tardività del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità. Il termine per impugnare non decorre dalla comunicazione del 7 marzo 2025, inidonea agli effetti di legge perché priva della menzione degli atti recanti l’approvazione del progetto. Decorre invece dalla successiva comunicazione del decreto di occupazione d’urgenza, che si presume avvenuta nel giugno 2025 secondo la relazione di notificazione prodotta. Il ricorso è quindi tempestivo.

La disciplina speciale dell’art. 44 d.l. n. 77/2021 non sposta questa conclusione: riguarda solo le modalità di comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento. Richiamato l’art. 41, comma 2, c.p.a., il Collegio rileva che la pubblicazione rileva solo per gli atti privi di comunicazione individuale, qui prescritta.

Nel merito, il primo motivo è infondato. La comunicazione ex art. 17 non è requisito di legittimità dell’atto di approvazione: la sua mancanza produce il solo effetto di impedire la decorrenza del termine, restando irrilevante la conoscenza aliunde acquisita (T.A.R. Lazio n. 10478 del 2021; Cons. Stato n. 5348 del 2013).

È invece fondato il motivo sulla difformità progettuale. Dal confronto tra la tavola n. 190-1 allegata al progetto approvato e il piano particellare allegato al decreto di occupazione emerge una discrepanza: il secondo individua una maggiore area da espropriare, corrispondente a uno spigolo ricadente nella stradella, che nel progetto era oggetto di mera occupazione temporanea. La conclusione prescinde dalla tavola n. 110, atto interno alla procedura di affidamento.

Il principio applicato è quello per cui l’assetto del territorio resta definitivamente conformato dal progetto approvato, non essendo ammesse in fase esecutiva variazioni che mutino il tipo di opera o aggravino il pregiudizio ai privati (Cons. Stato n. 2943 del 2014). Il decreto n. 24 del 22 maggio 2025 è pertanto annullato in parte qua; il ricorso è respinto nel resto e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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