Revoca del finanziamento pubblico e obbligo di motivazione sulle osservazioni del beneficiario (TAR Sicilia n. 3432 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca di un finanziamento pubblico, l’amministrazione non ha l’obbligo di confutare analiticamente le memorie prodotte dall’interessato a seguito della comunicazione di avvio del procedimento. È però necessario che il provvedimento finale rechi una motivazione che renda nella sostanza percepibili le ragioni del mancato adeguamento dell’azione amministrativa a quelle osservazioni. La revoca, pur ampiamente discrezionale, deve inoltre dar conto del raffronto con l’interesse privato sotteso all’atto revocato, alla luce dei principi di buona fede, lealtà, imparzialità e proporzionalità. Non basta un ripensamento tardivo e generico: le ragioni addotte devono rivelare la consistenza e l’intensità dell’interesse pubblico perseguito e la sua prevalenza su quello del destinatario.
Il Fatto
L’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità aveva approvato la graduatoria definitiva degli interventi ammessi a finanziamento nell’ambito dei Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città. Tra questi figurava il programma proposto dal Comune ricorrente, avente ad oggetto la realizzazione di venti alloggi a canone sostenibile e opere di urbanizzazione.
Con nota dell’agosto 2023 l’Assessorato comunicava l’avvio del procedimento di revoca, richiamando un fascicolo ANAC e una comunicazione del G.I.P. Il Comune replicava con due note, nel 2023 e nel 2024, ribadendo il proprio interesse alla realizzazione dell’opera e la disponibilità a integrazioni documentali. Con D.D.G. n. 210 del 29 gennaio 2025 l’Assessorato revocava il programma, ritenendo non più sussistenti le condizioni per il proseguimento dell’iniziativa. Il Comune impugnava il provvedimento davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso correttamente notificato anche al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a mero titolo di litis denuntiatio. Nel merito, lo reputa fondato e incentra la decisione sul profilo motivazionale del provvedimento impugnato.
Il Comune aveva formulato puntuali osservazioni in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento, dichiarando anche la propria disponibilità a ulteriori chiarimenti. Tali osservazioni manifestavano chiaramente l’interesse alla realizzazione del programma, ma l’Assessorato non le ha tenute in considerazione.
Il Tribunale precisa che l’amministrazione non ha il dovere di confutare analiticamente le memorie dell’interessato. È tuttavia necessario che il provvedimento finale sia corredato da una motivazione che renda nella sostanza percepibili le ragioni del mancato adeguamento dell’azione amministrativa a quelle osservazioni, richiamando sul punto un precedente del giudice amministrativo. Nel caso di specie, nulla di tutto ciò è ravvisabile.
Quanto al lungo lasso di tempo decorso dall’ammissione a finanziamento, il Collegio osserva che anche sotto questo profilo l’amministrazione avrebbe dovuto motivare sulle ragioni di interesse pubblico sottese alla determinazione assunta. L’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 va letto alla luce dei principi di buona fede, lealtà, buon andamento, imparzialità e proporzionalità. Ne discende che la revisione dell’assetto di interessi deve essere preceduta da un confronto procedimentale con il destinatario, non essendo sufficiente un ripensamento tardivo e generico circa la convenienza dell’atto originario.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e salvo il riesercizio del potere amministrativo. Le spese di lite sono compensate in ragione delle peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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