Valutazione di avanzamento militare immune da interferenze del processo penale assolutorio (TAR Sicilia n. 3212 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di non idoneità all’avanzamento espresso dalla Commissione di valutazione è legittimo quando si fonda su un documento caratteristico che valuta aspetti personali e professionali del militare senza alcun riferimento alla vicenda penale che lo ha riguardato. La sopravvenuta assoluzione in sede penale non impone alla Commissione di discostarsi dal giudizio caratteristico negativo, poiché l’organo collegiale è chiamato a valutare la documentazione matricolare e caratteristica ai fini dell’avanzamento, con ampia discrezionalità. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti della macroscopica irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, non essendo configurabile un potere sostitutivo nel merito delle valutazioni tecniche. La sanzione disciplinare non incide sul giudizio di avanzamento quando questo non la menziona e quando essa è stata irrogata in un periodo estraneo a quello considerato dal documento caratteristico.

Il Fatto

Il ricorrente, sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri, era stato raggiunto da un’informazione di garanzia per ipotesi di reato, poi riformulate; la vicenda penale si chiudeva con assoluzione piena in primo e secondo grado. Venuta meno la causa impeditiva, la Commissione competente lo valutava il 18 giugno 2020 con riferimento agli anni dal 2012 al 2016, esprimendo giudizio di non idoneità per l’aliquota del 31 dicembre 2012 e giudizi di idoneità, ma senza collocazione in posizione utile, per gli anni successivi. Con decreto dirigenziale la Direzione Generale per il Personale Militare disponeva la promozione al grado superiore con decorrenza 1° luglio 2017, ai sensi dell’art. 2252, comma 2, lettera c), d.lgs. n. 66/2010.

Il ricorrente ha impugnato, nei limiti dell’interesse, il giudizio di non idoneità per il 2012, il decreto di promozione e il verbale della Commissione del 18 giugno 2020, deducendo la violazione degli artt. 1051, 1059, 1085, 1089 e 1090 d.lgs. n. 66/2010 e dell’art. 3 legge n. 241/1990. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati ex art. 41, comma 2, c.p.a. e per carenza di interesse rispetto alla parte favorevole del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di non esaminare le eccezioni in rito, stante l’infondatezza nel merito del gravame. Il primo motivo si fondava sull’asserita derivazione del giudizio negativo dal solo rapporto informativo relativo al periodo 10.01.2012 – 27.05.2012, a sua volta incentrato sulla vicenda penale. La censura, secondo il TAR, non coglie nel segno.

In primo luogo, ogni contestazione sulla legittimità del documento caratteristico è preclusa: eventuali vizi avrebbero dovuto essere dedotti entro i termini decadenziali, trattandosi di provvedimento amministrativo divenuto inoppugnabile. Nel merito, la ricostruzione del ricorrente si basa su una rilevanza del procedimento penale non dimostrata. Dalla lettura integrale del documento, sia nei giudizi descrittivi finali dei superiori sia nelle voci analitiche, non emerge alcun riferimento alla vicenda giudiziaria. Il giudizio sfavorevole è ricondotto alla gestione dell’incarico di Comandante di Stazione e alla comunicazione non sempre puntuale degli accadimenti del territorio; il primo revisore rileva uno scarso impegno e un calo di rendimento.

Quanto alla possibilità per la Commissione di discostarsi dal giudizio caratteristico, il TAR osserva che l’organo collegiale valuta proprio la documentazione matricolare e caratteristica, il cui contenuto riveste importanza cruciale. La Commissione ha qualificato il ricorrente non idoneo per il rendimento complessivo di stentata sufficienza nell’ultimo periodo oggetto di scrutinio, ritenuto il più pregnante. Il Collegio non ravvisa macroscopica irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, essendo la valutazione coerente con il giudizio caratteristico e con l’apprezzamento prognostico sull’idoneità alle funzioni superiori.

Infondato anche il secondo motivo, relativo alla sanzione disciplinare di un giorno di consegna. Il giudizio negativo non vi fa alcun riferimento, come riconosciuto dallo stesso ricorrente. Il rapporto informativo riguarda il periodo 10.01.2012 – 27.05.2012, mentre la sanzione è stata irrogata il 28 maggio 2014 per una mancanza commessa il 28 maggio 2012: date estranee al periodo considerato dal documento caratteristico.

Il ricorso è stato quindi respinto in quanto infondato, con compensazione integrale delle spese di giudizio in ragione della peculiarità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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