Silenzio-assenso su istanza di iscrizione all’albo professionale e giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 359 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative all’applicazione dell’art. 20 della legge n. 241/1990, comprese quelle aventi ad oggetto la formazione del silenzio-assenso, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, primo comma, lett. a-bis), cod. proc. amm.. La giurisdizione della Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie sussiste quando la controversia verte sul provvedimento di iscrizione o di mancata iscrizione all’albo, non quando riguarda le procedure di silenzio. Il ricorso proposto ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. avverso un’ipotesi di silenzio significativo è inammissibile se non contiene una domanda di accertamento del silenzio-assenso. L’art. 20, comma 2-bis, legge n. 241/1990 non attribuisce un potere autoritativo, ma impone un obbligo di rilascio dell’attestazione, sostituibile da autodichiarazione del privato ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000.
Il Fatto
La ricorrente, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, aveva chiesto il 13 dicembre 2020 l’iscrizione all’Albo (Elenco speciale ad esaurimento) dei Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico della Provincia di Lecce, ai sensi della legge n. 3/2018. La Federazione Nazionale Ordini del T.S.R.M. aveva comunicato che l’istanza sarebbe stata valutata, ma il procedimento non era stato concluso.
Il 15 giugno 2022 la ricorrente aveva quindi chiesto, ex art. 20, comma 2-bis, legge n. 241/1990, un’attestazione sul decorso dei termini del procedimento, senza ottenere riscontro. Ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per l’accertamento del silenzio rifiuto, l’obbligo di provvedere e la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla Federazione. Rileva che la controversia riguarda la formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 legge n. 241/1990 e dell’art. 45 d. lgs. n. 59/2010, materia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall’art. 133, primo comma, lett. a-bis), cod. proc. amm.
La giurisdizione della Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie opera, secondo il Tribunale, quando si controverte del provvedimento di iscrizione o di mancata iscrizione all’albo, non nelle procedure di silenzio. L’eccezione è dunque infondata, e ciò giustifica la compensazione delle spese.
Nel merito il ricorso è dichiarato inammissibile. Esso è proposto ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. rispetto a un’ipotesi di silenzio significativo, senza una domanda di accertamento del silenzio-assenso: la relativa richiesta è comparsa solo a verbale in camera di consiglio. Il Collegio sottolinea inoltre che l’art. 20, comma 2-bis, legge n. 241/1990 prevede che, decorsi dieci giorni dall’istanza, l’attestazione è sostituita da una autodichiarazione del privato ex art. 47 d.P.R. n. 445/2000.
Da ciò deriva che la norma non configura un potere della pubblica amministrazione, ma un obbligo di rilascio dell’attestazione: non è quindi ipotizzabile un silenzio rifiuto, che presuppone l’esercizio di attività autoritativa. Il Tribunale rileva infine che il ricorso è divenuto comunque improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della dichiarazione depositata dalla ricorrente il 10 febbraio 2025.
Nota della Redazione
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