Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’inadempimento della P.A. (TAR Sicilia n. 3213 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, il creditore che agisce ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. deve provare il fatto costitutivo, costituito dal titolo esecutivo passato in giudicato e dalla scadenza del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Una volta assolto tale onere, incombe sull’amministrazione, per il disposto dell’art. 2697, comma 2, cod. civ., la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell’obbligo. La mera costituzione di stile, priva di allegazioni giustificative dell’inadempimento, non integra tale prova e legittima l’accoglimento del ricorso, con assegnazione di un termine per l’esecuzione e nomina del commissario ad acta in caso di inutile decorso.

Il Fatto

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Lavoro, con la sentenza richiamata in ricorso, aveva accertato il diritto della ricorrente — docente — a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, condannando il Ministero dell’Istruzione all’attribuzione della stessa per le due annualità, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994.

Notificata la sentenza e formatosi il giudicato, come da attestazione in atti, la ricorrente ha lamentato la persistente inerzia dell’amministrazione e ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inattività e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma. All’udienza camerale la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità del ricorso, ravvisando la notificazione del titolo esecutivo, il passaggio in giudicato della sentenza e il superamento del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Sussistono dunque i presupposti processuali dell’azione di ottemperanza.

Nel merito, il Tribunale ha fatto applicazione del principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. La ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, individuato nella decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm..

Su tale base, l’onere di dimostrare l’inefficacia di quei fatti per il prodursi delle condizioni richieste dall’art. 2697, comma 2, cod. civ. è ricaduto sull’amministrazione. Questa, però, non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento: la costituzione di mera forma resta priva di contenuto probatorio e non vale a contrastare la pretesa.

Ne consegue l’affermazione della persistenza dell’obbligo dell’amministrazione a ottemperare integralmente al giudicato, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. L’obbligo di esecuzione è stato esteso anche alle spese e ai diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e per la registrazione. Non sono invece dovute le spese di precetto, perché l’impiego di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato fin d’ora commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio, chiamato a dare corso al pagamento entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’ente. Al commissario non spetta alcun compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero: il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, ritenendone possibile l’applicazione analogica anche alle altre condanne al pagamento di somme, con richiamo a un orientamento amministrativo consolidato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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