Ordine di demolizione e SCIA sopravvenuta con relativi elaborati (Cons. Stato n. 3227 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione è illegittimo per difetto di motivazione quando si limiti a un generico riferimento alle difformità rispetto ai titoli abilitativi, senza confrontarsi con la SCIA sopravvenuta e con gli elaborati progettuali in essa depositati. Il Comune, a fronte di una segnalazione che rappresenti il consolidamento del manufatto, deve indicare la specifica difformità rispetto a quanto in quegli elaborati raffigurato. Il rilievo del giudice amministrativo investe la motivazione dell’atto e non lo stato di fatto: resta salva la possibilità di successivi provvedimenti dell’amministrazione. La mera difformità dichiarata non è sufficiente a sostenere la sanzione demolitoria in assenza di una valutazione specifica del titolo edilizio richiamato.

Il Fatto

Il Comune ha emanato un’ordinanza di rimessa in pristino avente ad oggetto un manufatto-tettoia antidilavamento e i muri di cinta-sostegno di altezza superiore a m. 3,00, da eseguirsi in conformità ai titoli edilizi. Il ricorrente ha impugnato l’atto davanti al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, che ha respinto il ricorso in relazione alla tettoia e lo ha accolto, per difetto d’istruttoria, quanto al muro.

Il ricorrente ha proposto appello per la parte di rigetto, deducendo che il primo giudice aveva trascurato la SCIA del 2022, relativa al manufatto antidilavamento definitivo, titolo consolidato e mai annullato in autotutela. Ha inoltre contestato che la mera difformità potesse fondare la demolizione, richiamando l’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, e ha lamentato la contraddittorietà e la carenza motivazionale dell’ordinanza. Il Comune si è costituito sostenendo che il manufatto rinvenuto costituisce nuova costruzione, generatrice di nuova volumetria, diversa dai manufatti provvisionali oggetto delle precedenti segnalazioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’appello e individua il vizio nell’ordinanza di demolizione, ritenuta illegittima per difetto di motivazione. L’atto contiene un riferimento generico alle difformità rispetto ai titoli abilitativi, senza precisare in che cosa la realizzazione concreta si discosti dalle rappresentazioni contenute nei titoli richiamati.

Analogo rilievo investe il verbale di sopralluogo. L’accertamento in esso contenuto è generico laddove afferma che i manufatti risultano sostanzialmente conformi ai titoli autorizzativi, fatta eccezione per la tettoia antidilavamento. La stessa relazione richiama però la SCIA n° 296/2022, alternativa al permesso di costruire.

La Corte valorizza il contenuto di quella segnalazione: la SCIA n° 296/2022 ha previsto il consolidamento della tettoia e contiene, proprio su tale profilo, specifici elaborati progettuali, depositati in giudizio dal Comune il 28 febbraio 2025. Ne deriva che l’amministrazione avrebbe dovuto motivare sulla specifica difformità rispetto a quanto rappresentato in quegli elaborati.

Tale valutazione è mancata. Il Collegio ritiene perciò erronea la sentenza appellata, che non ha fatto riferimento alla SCIA n° 296/2022. In riforma della decisione di primo grado, l’ordinanza viene annullata nella parte relativa al manufatto-tettoia antidilavamento, con salvezza di eventuali successivi provvedimenti del Comune.

Le spese del doppio grado sono compensate. La Corte precisa che non è stato necessario verificare se lo stato di fatto sia conforme nel dettaglio agli elaborati progettuali della SCIA: il giudizio resta circoscritto al piano della motivazione dell’atto amministrativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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