Concorso pubblico: soglia di sbarramento e prova pratica composita (Cons. Stato n. 3229 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina delle prove dei concorsi pubblici dettata dal d.P.R. n. 487/1994 ha definitivamente superato quella dell’art. 9 del d.P.R. n. 686/1957, non essendo configurabili profili di specialità idonei a sottrarre la materia alla successione normativa. La previsione, nella formulazione vigente al momento del bando, della soglia di 21/30 per il superamento delle prove scritte e tecnico-pratiche è legittima e non confligge con l’art. 35-quater del d.lgs. n. 165/2001. La commissione esaminatrice può articolare la prova pratica in fasi complementari, purché coerenti con la lex specialis e con le aree tematiche oggetto di formazione. Il voto numerico assolve l’onere motivazionale quando i criteri di massima siano stati predeterminati in modo analitico e consentano il controllo della coerenza della valutazione. Non integra vizio della procedura la scelta organizzativa che, pur con prova asincrona e codice segreto autosceltо dal candidato, sia sorretta da misure di cifratura e da assenza di prova di interferenze.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato al corso-concorso pubblico per esami indetto dal Ministero della difesa per il reclutamento di personale non dirigenziale da impiegare presso l’Arsenale militare marittimo di Taranto, profilo professionale di assistente tecnico per l’informatica. All’esito della prova pratica finale ha riportato il punteggio di 18,5/30, inferiore alla soglia di 21/30 prevista per il superamento.

Ha impugnato la graduatoria finale, i verbali di correzione e di approvazione, l’avviso sulla prova pratica e il decreto interministeriale che disciplina lo svolgimento del corso-concorso. Il TAR Lazio, con sentenza n. 11911 del 18 giugno 2025, ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, compensando le spese. Il soccombente ha proposto appello articolato in sette motivi, con contestuale istanza di sospensiva, poi rinunciata.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe la successione normativa in materia di prove concorsuali. Il Collegio conferma la tesi del primo giudice: l’art. 9 del d.P.R. n. 686/1957 è stato superato dalle regole del d.P.R. n. 487/1994, emanato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 421/1992. L’art. 41 del d.lgs. n. 29/1993 riservava infatti alle disposizioni previgenti un’efficacia limitata fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento governativo. I profili di specialità addotti dall’appellante non attengono a elementi caratterizzanti e non valgono a impedire l’abrogazione.

Quanto all’art. 35-quater del d.lgs. n. 165/2001, nessuna sua disposizione risulta incompatibile con la soglia dei 21/30, con la conseguenza che non opera alcuna abrogazione, né esplicita né implicita.

Il secondo motivo riguarda l’articolazione della prova d’arte in due fasi: questionario a risposta multipla e test di programmazione. La Corte ritiene la scelta congrua rispetto all’art. 11 del bando, che richiedeva la verifica delle capacità professionali e della complessiva preparazione maturata nel corso. L’art. 7, comma 2, del d.P.R. n. 487/1994 configura come mera facoltà, e non come obbligo di rigida alternativa, il ricorso a test bilanciati ovvero a prove pratiche attitudinali. La programmazione VBA risulta inoltre parte integrante del programma di formazione e coerente con l’uso effettivo del personale dell’Arsenale.

Sul voto numerico il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 8036 del 2025 e Sez. VII, n. 7677 del 2024: il voto esprime l’apprezzamento tecnico della commissione e reca in sé la motivazione, a condizione che i criteri di massima siano predeterminati in modo analitico da consentire la verifica a posteriori dell’omogeneità delle valutazioni. Nel caso concreto il verbale n. 12 del 15 febbraio 2024 fissa criteri precisi, riferiti al risultato del codice e ai passaggi per conseguirlo, idonei a fondare il giudizio.

Le doglianze sulle modalità di svolgimento della prova sono respinte: l’elaborazione di un’unica traccia somministrata in tempi diversi, le precauzioni per evitare vantaggi ai concorrenti di seconda battuta, l’autoscelta del codice segreto e la cifratura degli elaborati assicurano la genuinità della prova. Manca, del resto, qualsiasi principio di prova di interferenze. Infine, la composizione della commissione, l’utilizzo del documento illustrativo della prova e la mancata copertura di tutti i posti non integrano vizi rilevanti. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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