Demolizione integrale illegittima senza accertamento data di realizzazione pista motocross (TAR Lombardia n. 3232 del 18.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un’opera che il privato assume realizzata anteriormente al 1° settembre 1967 è illegittimo quando il Comune omette di accertare la data di costruzione e di verificare se, ratione temporis, sussistesse l’obbligo di un titolo edilizio. Prima dell’entrata in vigore dell’art. 10 della legge n. 765/1967, la licenza di costruzione era richiesta solo per gli edifici ubicati all’interno dei centri abitati e, nei Comuni dotati di piano regolatore, nelle zone di espansione. L’onere di provare la preesistenza del manufatto grava sul destinatario dell’ordine, ma incontra un temperamento secondo ragionevolezza quando il privato allega elementi non implausibili e il Comune opponga dati incerti sull’epoca di realizzazione. L’ordinanza di ripristino, pur essendo atto vincolato, deve individuare e descrivere in modo puntuale le opere abusive, specie quando le qualifichi come modifiche di un’opera preesistente legittima.
Il Fatto
Un’associazione sportiva dilettantistica, che gestisce da decenni un impianto di motocross, e l’ente ecclesiastico proprietario di ampia parte dei terreni hanno impugnato l’ordinanza di demolizione con cui il Comune ha ingiunto, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, la rimozione della pista e dei manufatti accessori, ritenuti realizzati in assenza di titolo abilitativo.
I ricorrenti hanno dedotto che il tracciato risale agli anni Sessanta, in area esterna al centro abitato, e che pertanto non necessitava di licenza edilizia; hanno inoltre invocato i titoli rilasciati per la “Torretta” e la disciplina del P.G.T. che conferma l’attività esistente. Il Comune ha resistito, sostenendo che l’ordinanza riguardasse le modifiche successive al tracciato originario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto delimitato l’oggetto del provvedimento, escludendo la lettura restrittiva proposta dall’amministrazione. Dalla parte dispositiva emerge che la demolizione riguarda la pista motoristica nella sua interezza, con i mappali interessati, e non singole modifiche, peraltro mai puntualmente indicate.
Nel merito, i giudici hanno richiamato l’orientamento sul riparto dell’onere probatorio in tema di preesistenza del manufatto, temperato secondo ragionevolezza. Le dichiarazioni del comitato regionale federale, le attestazioni dei proprietari e il materiale fotografico non smentito convergono nel collocare l’impianto in epoca anteriore al 1967. La stessa amministrazione ha riconosciuto in difesa che la costruzione risale al periodo 1960-1964, mentre nel provvedimento l’opera è ritenuta abusiva sull’erroneo presupposto della realizzazione negli anni Settanta.
La Corte ha poi ricostruito la disciplina vigente ratione temporis: nella vigenza della legge n. 1150/1942 la licenza era necessaria solo nei centri abitati e nelle zone di espansione; solo con la legge n. 765/1967 l’obbligo è stato generalizzato. La pista, collocata in area esterna al nucleo abitato, non richiedeva titolo, né il Comune ha dimostrato la sismicità dell’area o l’esistenza di regolamenti locali impositivi. A conferma, l’art. 22 del Piano delle Regole conferma l’attività di impianto ludico-sportivo esistente.
Quanto alla “Torretta”, l’ordinanza omette di considerare le concessioni edilizie richiamate dal ricorrente e non accerta in concreto localizzazione e riconducibilità dell’opera ai titoli. Per gli altri manufatti, invece, il ricorso è respinto: il gestore non ha contestato la parte dell’ordinanza che li riguarda, riconoscendo l’assenza di titoli e impegnandosi al ripristino. La doglianza dell’ente proprietario sulla legittimazione passiva è infondata: l’ordine di demolizione è misura di carattere reale e la locazione non esclude i doveri di vigilanza del proprietario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.