Accesso agli atti di gara e accordo tra concorrenti: ricorso improcedibile (TAR Lombardia n. 3231 del 18.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso sull’accesso agli atti della procedura di gara, la sopravvenuta stipula di un accordo tra i concorrenti per la reciproca ostensione integrale delle offerte fa venir meno l’interesse alla decisione di merito. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La compensazione delle spese è giustificata dalla tempestività dell’accordo e dall’assenza di opposizione della stazione appaltante. La verifica del requisito dell’interesse alla decisione costituisce condizione dell’azione, rilevabile anche in corso di causa quando l’utilità perseguita è stata conseguita aliunde.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato alla procedura aperta indetta dalla stazione unica appaltante provinciale per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica nel Comune di Lazzate, aggiudicata a un’altra operatrice economica con punteggio superiore. Ricevuta la comunicazione di aggiudicazione, la ricorrente ha impugnato la parte in cui l’amministrazione ha accolto le richieste di parziale oscuramento formulate dall’aggiudicataria, negando l’ostensione integrale dell’offerta tecnica, della documentazione amministrativa e delle giustificazioni rese in sede di verifica di congruità.
La ricorrente ha chiesto l’annullamento di tale determinazione e l’accertamento del proprio diritto all’ostensione integrale dei documenti. La stazione appaltante si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il thema decidendum riguarda l’ampiezza del diritto di accesso agli atti nella procedura ad evidenza pubblica, con particolare riferimento all’offerta tecnica dell’aggiudicataria e alla documentazione della verifica di congruità. La ricorrente ha articolato censure di violazione degli artt. 3, 35, 36 e 130 del D.Lgs. 36/2023 e degli artt. 3, 22 e 24 della legge n. 241/1990, richiamando i principi di trasparenza e par condicio tra concorrenti.
Nel corso del giudizio è però intervenuto un fatto nuovo, idoneo a incidere sull’interesse alla decisione. La ricorrente ha depositato una nota con cui ha dato atto dell’accordo con l’aggiudicataria per la reciproca ostensione integrale delle offerte presentate in gara.
Il Tribunale ha qualificato tale accordo come causa di sopravvenuta carenza di interesse. L’utilità sostanziale perseguita con il ricorso — la conoscenza integrale dell’offerta concorrente — è stata infatti conseguita per via negoziale, con conseguente venir meno dell’interesse a una pronuncia di merito sull’ostensione.
La decisione non entra nel merito delle censure, ma si fonda sulla verifica della condizione dell’azione. Il Collegio ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso, disponendo la compensazione delle spese processuali. La scelta è motivata dalla tempestività dell’accordo tra le parti private e dall’assenza di opposizione della stazione appaltante.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.