Incarico ex art. 110 TUEL e comandante polizia locale: la definizione del merito prevale sulla fase cautelare (TAR Abruzzo n. 34 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione di un provvedimento amministrativo può essere definita con la sollecita fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., qualora la complessità delle questioni giuridiche sollevate richieda un approfondimento incompatibile con la sommarietà della fase cautelare. In tal caso, il giudice amministrativo, pur non pronunciandosi sull’fumus boni iuris né sul periculum in mora, ritiene che le esigenze del ricorrente possano essere adeguatamente tutelate dalla rapida definizione del giudizio di merito. L’ordinanza che fissa l’udienza pubblica di discussione non preclude l’esame delle questioni di legittimità degli atti impugnati, che vengono riservate alla decisione definitiva.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava una serie di decreti sindacali del Comune di L’Aquila con i quali era stato conferito e successivamente prorogato l’incarico di comandante ad interim del Settore Polizia Municipale e il connesso incarico dirigenziale ex art. 110 TUEL a un architetto comunale, con scadenza inizialmente fissata al 31 dicembre 2025.
Con motivi aggiunti depositati nel gennaio 2026, la contestazione veniva estesa ai decreti n. 4 e n. 5 del 2 gennaio 2026, con i quali l’amministrazione aveva disposto un’ulteriore proroga degli incarichi dal 1° gennaio al 30 giugno 2026. Nel giudizio intervenivano anche due associazioni professionali di categoria, spiegando intervento ad adiuvandum ex art. 46 cod. proc. amm. L’Amministrazione e il Ministero dell’Interno si costituivano per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, rilevata la propria giurisdizione e competenza, ha incentrato la decisione cautelare sulla valutazione della complessità delle questioni oggetto del giudizio. L’ordinanza ha ritenuto che la materia del contendere, anche alla luce dei motivi aggiunti proposti, richieda un approfondimento incompatibile con la sommarietà propria della fase cautelare disciplinata dall’art. 55 cod. proc. amm.
La scelta del giudice amministrativo è stata quella di non delibare sommariamente le censure dedotte, ma di valorizzare lo strumento processuale previsto dal comma 10 dell’art. 55 cod. proc. amm., che consente di fissare con carattere di urgenza l’udienza di merito quando la decisione sulla domanda cautelare sia particolarmente complessa. Il Collegio ha valutato che le esigenze del ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate dalla sollecita definizione del giudizio di merito, senza necessità di una pronuncia interinale.
In applicazione di tale principio, la Sezione ha disposto la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso, compensando le spese della fase cautelare. L’ordinanza è stata dichiarata eseguibile dall’amministrazione e depositata in segreteria per la comunicazione alle parti.
La decisione assume rilievo sistematico in quanto conferma l’orientamento che, in presenza di questioni giuridiche di particolare delicatezza — come quelle relative alla legittimità delle proroghe degli incarichi dirigenziali ex art. 110 TUEL e al conferimento di funzioni di comando della polizia locale —, privilegia la definizione nel merito rispetto alla decisione in sede cautelare, evitando pronunce che possano anticipare valutazioni definitive.
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Nota della Redazione
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