Requisiti morali per il concorso in Guardia di finanza e giudicato (Cons. Stato n. 3238 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito delle qualità morali e di condotta richiesto per l’ammissione ai concorsi della Guardia di finanza, per il rinvio all’art. 2, comma 2, lettera b-bis), del d.lgs. n. 160/2006, attribuisce all’amministrazione un ampio potere discrezionale, volto a selezionare i candidati che, per qualità personali e comportamento, offrano un giudizio prognostico di ragionevole affidamento circa la tutela della credibilità e del prestigio delle future funzioni. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato al parametro dell’arbitrarietà: accertata la censurabilità morale di un episodio, non è possibile sindacare nel merito la valutazione che ne rende l’amministrazione. L’assoluzione penale per il fatto contestato non impedisce di valorizzare, in sede di riesame conformato al giudicato, una condotta comunque reticente e incompatibile con i doveri di correttezza, onestà e trasparenza. Ne consegue che, esclusa l’illegittimità del provvedimento di esclusione, difetta il carattere di ingiustizia del danno e la domanda risarcitoria va respinta.

Il Fatto

L’appellante aveva partecipato al concorso per il reclutamento di allievi finanzieri della Guardia di finanza. Dopo le prove si era sottoposto agli accertamenti sanitari, nei giorni dall’8 all’11 luglio 2003. All’epoca era dipendente di una società che gestiva una sala bingo e il 4 luglio 2003 aveva inviato un certificato medico attestante l’impossibilità di presentarsi al lavoro per motivi di salute. Nel periodo tra il 4 e il 12 luglio 2003 il medico fiscale inviato a casa del lavoratore non lo aveva trovato. Il 27 luglio 2003 la società aveva risolto il rapporto, con conciliazione sindacale del 13 febbraio 2004.

Con verbale del 29 settembre 2004 l’aspirante finanziere fu escluso dal concorso per mancanza dei requisiti di cui all’art. 2, lettere g) e h), del bando. L’imputazione penale per truffa aggravata si concluse con assoluzione perché il fatto non sussiste. Il TAR Lazio annullò la prima esclusione per difetto di motivazione, ordinando il riesame con commissione diversa. Con verbale del 26 luglio 2018 la commissione confermò l’esclusione. Il TAR respinse il ricorso e l’interessato propose appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata sul requisito delle qualità morali e di condotta: esso attribuisce all’amministrazione un ampio potere discrezionale, e il sindacato giurisdizionale resta confinato al parametro dell’arbitrarietà. Il riferimento normativo è all’art. 2, comma 2, lettera b-bis), del d.lgs. n. 160/2006, richiamato dalle lettere g) ed h) del bando. Il giudizio prognostico è di carattere probabilistico e guarda alla credibilità e al prestigio che devono contraddistinguere le future funzioni.

La Corte distingue i due provvedimenti succedutisi. Il primo si limitava a dare conto dell’indagine e ad affermare in via generica che il comportamento era inconciliabile con le funzioni e “sicuramente censurabile”, senza spiegarne i motivi: per questo era stato annullato. Il secondo, conformandosi al giudicato, dà puntuale conto dei fatti: la presentazione del certificato medico al datore di lavoro, l’assenza al controllo fiscale e la dichiarazione in cui il luogo di redazione non era veritiero, perché il candidato si trovava a Roma.

L’appello censurava la motivazione come tautologica ed elusiva del giudicato, invocando la nullità. Il Collegio ritiene invece che il provvedimento abbia effettivamente riesaminato la vicenda e che il giudizio espresso non ecceda i limiti della discrezionalità valutativa dell’amministrazione, né possa dirsi irragionevole. Pesa la circostanza che l’appellante era davvero malato e che la patologia non imponeva di restare a casa: ciò nondimeno egli non ha osservato gli obblighi di reperibilità previsti per i dipendenti privati in malattia e si è mostrato reticente sul luogo in cui si trovava, elementi che rendono giustificata la “sfiducia” dell’amministrazione.

Il rigetto del motivo principale travolge la domanda risarcitoria: l’assenza dei vizi dedotti esclude che il danno sia “ingiusto” e preclude la tutela riparatoria. L’appello è respinto nel suo complesso. La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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