Perizia asseverata INAIL: visione da remoto e tramite collaboratori (Cons. Stato n. 3240 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La perizia asseverata richiesta dalla lex specialis non impone al tecnico abilitato di eseguire personalmente il sopralluogo né di attestare la propria presenza fisica presso l’azienda. Ove il bando e il modulo di perizia esigano solo che ambienti e beni siano stati “visionati”, la verifica può essere svolta tramite collaboratori dotati di competenze tecniche, con estensione di responsabilità ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., ovvero mediante rilievi fotografici e strumenti di videocollegamento. L’amministrazione non può introdurre ex post un requisito escludente non previsto dalla legge di gara, né sostituire al giudizio sostanziale sulla veridicità delle attestazioni una valutazione meramente formalistica sulla modalità della visione.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa agricola individuale partecipava all’Avviso pubblico ISI 2021 indetto dalla Direzione regionale Sardegna dell’I.N.A.I.L., chiedendo un finanziamento per l’acquisto di un nuovo trattore in sostituzione di un mezzo obsoleto. Collocato utilmente nell’elenco definitivo delle imprese ammesse, l’imprenditore veniva sottoposto alla verifica tecnico-amministrativa prevista dalla lex specialis.
L’Istituto chiedeva chiarimenti sulla data del sopralluogo e copia dei titoli di viaggio del perito. I documenti prodotti indicavano due soggetti diversi dal tecnico asseveratore. L’I.N.A.I.L. negava quindi il contributo, ritenendo non comprovato lo svolgimento personale della verifica. Il TAR Sardegna respingeva il ricorso, ravvisando ambiguità nella perizia e contraddittorietà nelle dichiarazioni del richiedente. L’imprenditore propone appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da un rilievo testuale. L’art. 18 dell’Avviso e il modulo B5 non prescrivono alcun sopralluogo de visu: si limitano a richiedere che gli ambienti di lavoro e i mezzi siano stati “visionati”. Il termine “sopralluogo” non compare nella lex specialis. Ne deriva che il tecnico, nell’esercizio della propria autonomia professionale, ben poteva avvalersi di collaboratori, purché dotati delle competenze necessarie e opportunamente incaricati.
La Corte affronta poi il profilo della visione da remoto. Rilievi fotografici e videocollegamenti consentono al professionista di verificare l’attendibilità dell’accertamento svolto dai collaboratori. Tale lettura trova ancoraggio nell’art. 3-bis legge n. 241/1990 e nell’art. 12 d.lgs. n. 82/2005, che consacrano l’uso delle tecnologie digitali nei rapporti tra amministrazioni e privati, oltre che nel principio di non aggravio del procedimento. Il Collegio richiama l’orientamento espresso in materia di identificazione degli ospiti delle strutture ricettive (Cons. Stato, sez. III, n. 9101 del 2025), ove si è ammesso l’impiego di dispositivi di videocollegamento.
Quanto alla F.A.Q. INAIL prodotta dall’appellante, la Corte la definisce non vincolante, perché rivolta ad altro professionista e successiva alla perizia, ma ne valorizza la chiara apertura verso qualsiasi metodologia ritenuta opportuna dal tecnico, inclusa la video-verifica a distanza.
Il Collegio stigmatizza quindi l’approccio “tassativizzante” dell’Istituto, che ha desunto un vincolo ulteriore non corrispondente alla lettera e allo spirito della legge di gara. Sul secondo profilo, relativo all’inserimento del mezzo nel ciclo produttivo, la Corte rileva che il perito ha asseverato il dato tramite la barratura dell’apposito spazio nel modulo B5; l’I.N.A.I.L. non ha offerto prova contraria. L’appello è pertanto accolto, con riforma della sentenza e caducazione del diniego. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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