Accesso del consigliere comunale esteso a ogni atto utile al mandato (TAR Sicilia n. 3242 del 14.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 attribuisce ai consiglieri comunali il diritto di ottenere dagli uffici dell’ente, e dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento del proprio mandato. Tale diritto ha portata più ampia di quello previsto dall’art. 22 della legge n. 241/1990, sia quanto alla legittimazione, sia quanto al contenuto della pretesa ostensiva, sia quanto all’assenza di obblighi di motivazione e di formalità. Il termine «utili» non introduce alcuna limitazione: esso estende l’accesso a qualsiasi atto ravvisato utile per l’esercizio delle funzioni, con il solo vincolo del segreto d’ufficio nei casi determinati dalla legge. Sul consigliere non grava alcun particolare onere motivazionale, perché altrimenti si introdurrebbe un controllo dell’ente sull’esercizio delle sue funzioni.

Il Fatto

Il ricorrente, consigliere comunale e presidente del consiglio comunale di un ente locale, ha chiesto al responsabile del servizio idrico la copia di una serie analitica di atti: determinazioni dell’ambito territoriale idrico, note di sollecito e di rigetto tariffario, delibere di giunta sul bilancio del servizio, ruoli delle fatture per le annualità 2022 e 2023, provvedimenti di accertamento in entrata, fatture energetiche, affidamenti del servizio autobotte e relazione tecnica sulle riduzioni di costo. Il fine dichiarato era verificare la correttezza delle affermazioni di fatto e dei conteggi posti a base del PEF Idrico 2025, approvato in via provvisoria, e quindi esercitare le proprie prerogative di controllo.

Non avendo ricevuto alcun riscontro, il consigliere ha impugnato il silenzio diniego e chiesto l’accertamento del diritto all’ostensione, con ordine di esibizione ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm. L’ente intimato non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla lettera dell’art. 43, comma 2, t.u.e.l., che riconosce ai consiglieri il diritto di ottenere notizie e informazioni «utili all’espletamento del proprio mandato», con l’unico limite del segreto nei casi previsti dalla legge. Il collegio qualifica questa posizione come diritto soggettivo di accesso, distinto e più ampio rispetto all’accesso documentale ordinario.

Il raffronto con l’art. 22 della legge n. 241/1990 è svolto su tre piani: la legittimazione soggettiva, il contenuto della pretesa e l’assenza di formalità e di motivazione. Sul primo piano il consigliere è legittimato per il solo fatto della carica; sul secondo la pretesa non è circoscritta ai documenti individuati dalla disciplina generale; sul terzo non sono richiesti oneri argomentativi.

Il collegio richiama la giurisprudenza amministrativa sul punto, invocando TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 2596 del 2025, TAR Trentino Alto Adige, Trento, sez. I, n. 305 del 2012 e Cons. Stato, sez. V, n. 6963 del 2010. Sull’ampiezza del termine «utili» richiama Cons. Stato n. 4525 del 2014 e Cons. Stato, sez. IV, n. 843 del 2013, oltre a Cons. Stato, sez. V, n. 5053 del 2011 per il vincolo del segreto.

Sul versante motivazionale la decisione si appoggia a Cons. Stato n. 5750 del 2024: pretendere dal consigliere l’indicazione delle ragioni della richiesta significherebbe introdurre una forma di controllo dell’ente sull’esercizio delle funzioni consiliari, esito incompatibile con l’autonomia del mandato.

Applicati questi principi, il ricorso è fondato e va accolto, con accertamento del diritto all’ostensione. Il Comune deve consentire la visione e l’estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore che si è dichiarato anticipatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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