Il diniego di sanatoria edilizia richiede il preavviso di rigetto (TAR Sicilia n. 3241 del 14.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che nega l’istanza di permesso in sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001 deve essere preceduto dalla comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, la cui portata generale si estende ai procedimenti di sanatoria e di condono edilizio quando l’apporto collaborativo del privato sia idoneo a condurre a una diversa conclusione. È illegittimo, per difetto di motivazione, il diniego che si limiti ad affermare che l’istanza avrebbe dovuto riguardare tutti gli immobili in forza dell’unicità del titolo autorizzativo, senza esplicitare alcuna ragione di fatto o giuridica a sostegno di tale esigenza.

Il Fatto

Il ricorrente ha realizzato un complesso di sei villette a schiera, autorizzato con permesso di costruire n. 15087/2020 e SCIA in variante n. 1668/2022; cinque unità sono state accatastate e alienate a terzi, una è rimasta di sua proprietà fino al luglio 2025.

Con ordinanza n. 7/2024 il Comune ha ingiunto la demolizione di alcune opere eseguite in difformità sui titoli edilizi, contestando la variazione della quota urbanistica di progetto e la realizzazione difforme della terrazza coperta e del piano di copertura. Per regolarizzare le difformità il ricorrente ha presentato istanza di accertamento di conformità ex art. 36-bis d.P.R. n. 380/2001, rigettata con nota PEC del 25.03.2025 sul rilievo che l’intervento avrebbe dovuto riferirsi a tutti gli immobili del titolo autorizzativo unico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la richiesta di differimento avanzata dal Comune, che aveva rappresentato il trasferimento dell’immobile a terzi e l’avvio di un nuovo procedimento di diniego della sanatoria. Le circostanze dedotte non integrano le evenienze eccezionali che, sole, consentono il rinvio ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., restando ferma la possibilità per l’Ente di adottare nuove determinazioni all’esito dei procedimenti avviati.

Nel merito, il ricorso è fondato. Il provvedimento impugnato si fonda su una motivazione insufficiente: si limita a giustificare la mancata valutazione dell’istanza con l’esigenza che la stessa riguardasse “tutti gli immobili in quanto il Provvedimento autorizzativo è unico”. L’Amministrazione non esplicita alcuna ragione di fatto o giuridica sottesa a tale unicità, sicché il rigetto appare sostanzialmente immotivato.

Di pari rilievo è l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto. Per giurisprudenza consolidata, richiamata nel testo con il richiamo a Consiglio di Stato sez. VI, 12/04/2023, n. 3672, stante la portata generale dell’istituto, l’art. 10-bis l. n. 241/1990 trova applicazione anche nei procedimenti di sanatoria o di condono edilizio, quando l’apporto collaborativo del privato sia idoneo a condurre a una diversa conclusione della vicenda. È quindi illegittimo il diniego di permesso in sanatoria non preceduto dalla relativa comunicazione, perché preclusivo della piena partecipazione al procedimento.

Il Collegio ritiene che nel caso di specie la partecipazione del ricorrente avrebbe probabilmente consentito all’Amministrazione di adottare una determinazione di segno diverso o, quantomeno, motivata in maniera più compiuta e intellegibile. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato, salve le ulteriori determinazioni del Comune. Le spese sono compensate in ragione della natura della controversia e della necessità che l’Amministrazione si ridetermini nel merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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