Incentivi imprese femminili, valutazione ex ante e sindacato sulle scelte tecniche (TAR Liguria n. 326 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni tecniche espresse dalla società gestrice di incentivi pubblici sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo entro i limiti dell’illogicità, dell’irrazionalità, dell’arbitrarietà e del travisamento dei fatti; esse restano sindacabili quanto ad attendibilità delle operazioni tecniche, sotto il profilo della correttezza del criterio e del procedimento applicativo. Nel giudizio sulla sostenibilità economico-finanziaria di un’impresa da avviare, la valutazione deve muovere da una prospettiva ex ante, commisurata ai dati disponibili al momento della domanda, e non dai risultati effettivi conseguiti dall’impresa nel periodo successivo. È pertanto illegittimo il diniego che confermi il punteggio zero per difetto di analisi del mercato a fronte di informazioni adeguate e che fondi la prognosi negativa sui risultati di esercizio maturati senza il contributo pubblico.
Il Fatto
La ricorrente ha avviato nel dicembre 2021 un’attività di ristorazione con somministrazione in un comune ligure e ha presentato domanda per gli incentivi destinati alla nascita e allo sviluppo delle imprese femminili, previsti dall’art. 1, commi 97 e seguenti, della legge n. 178/2020 e attuati con il decreto interministeriale del 30 settembre 2021 e il decreto direttoriale del 30 marzo 2022.
La società gestrice ha emesso un preavviso di rigetto, ipotizzando punteggio pari a zero per alcuni indicatori, tra cui l’analisi del mercato di riferimento e la capacità di rapportare le previsioni economiche agli aspetti distintivi dell’iniziativa. Le osservazioni della ricorrente non sono state accolte e la domanda è stata rigettata. La ricorrente ha impugnato il diniego limitatamente ai punteggi attribuiti a quei due criteri, deducendo l’esaustività dell’analisi di mercato e l’errore di metodo consistito nell’apprezzare il volume d’affari effettivo anziché quello potenziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’allegato n. 1 del decreto direttoriale del 30 marzo 2022, che ricollega alla mancata attribuzione di punteggio per i criteri c.1) e d.3) l’inammissibilità della domanda. Richiama quindi l’orientamento secondo cui le valutazioni tecniche sfuggono al sindacato di legittimità salvo che non siano manifestamente illogiche o fondate su palese travisamento dei fatti, precisando che anche tali giudizi restano verificabili quanto ad attendibilità delle operazioni tecniche e a correttezza del procedimento applicativo (Cons. Stato, Sez. VII, n. 9280 del 2022; Cons. Stato, Sez. VII, n. 2175 del 2024).
Quanto al criterio c.1), il Tribunale rileva che la domanda aveva individuato la clientela potenziale nei turisti, in ragione della prossimità alla spiaggia, aveva distinto gli esercizi vicini per prodotto e orari di apertura e aveva enucleato il vantaggio competitivo derivante dalla posizione e dall’assenza di locali analoghi sulla passeggiata. A fronte di tali informazioni, il giudizio di inadeguatezza non regge alla censura di illogicità: un’analisi più dettagliata, per dimensioni e caratteristiche dell’attività, rischierebbe di risultare artificiosa.
Sul criterio d.3), il Collegio ne ricostruisce la funzione: esso esprime l’idoneità dell’impresa a conseguire risultati economici sfruttando la propria capacità distintiva, ed è strumentale, insieme ai criteri d.1) e d.2), a evitare la dispersione di risorse pubbliche in attività destinate a non sopravvivere sul mercato.
Da questa premessa discende il nucleo del principio: il giudizio avrebbe dovuto essere espresso in prospettiva ex ante. Non osta che la valutazione sia intervenuta dopo un periodo di attività, poiché la resistente avrebbe potuto collocare la prognosi al momento della presentazione della domanda, effettuando una prognosi postuma sui dati allora esposti. La valutazione fondata sui risultati effettivi è eccentrica rispetto alla finalità degli incentivi, di promozione dell’avvio e del consolidamento delle imprese femminili. Assume rilievo decisivo che quei risultati siano stati conseguiti senza il contributo pubblico, il quale avrebbe consentito di incrementare gli investimenti e plausibilmente gli utili.
Il provvedimento è dunque annullato nei limiti dei giudizi relativi ai criteri c.1) e d.3), con rinvio a una nuova valutazione dell’amministrazione. Le spese sono compensate in ragione della novità della questione.
Nota della Redazione
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