Interpretazione letterale della lex specialis sulla durata del generatore (TAR Campania n. 4950 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le clausole della lex specialis di una procedura di gara devono essere interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate, applicandosi i criteri letterale e sistematico di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ. Ne è preclusa ogni lettura che non sia giustificata da un’obiettiva incertezza del significato letterale, non potendo il procedimento ermeneutico condurre ad un effetto integrativo delle regole di gara che aggiunga significati impliciti o inespressi non rintracciabili nel testo. I chiarimenti resi dalla stazione appaltante non sono idonei a modificare la legge di gara, avendo una mera funzione illustrativa delle regole già formate. Il criterio premiale della durata del generatore di almeno 7 giorni, contenuto nel disciplinare, si riferisce all’uso continuativo del dispositivo, implicando che la batteria debba garantire il funzionamento ininterrotto del generatore per l’intero periodo.
Il Fatto
La società Medifor, seconda classificata nella procedura aperta indetta dalla ASL Napoli 1 Centro per la fornitura di dispositivi medici per il trattamento mini-invasivo del dolore, ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 11 disposta in favore della controinteressata Cdf Medical Solutions. La ricorrente ha contestato l’attribuzione di zero punti per il subcriterio relativo alla “durata del generatore di almeno 7 giorni”, sostenendo che la Commissione avrebbe erroneamente interpretato la clausola come riferita ad un uso continuativo del dispositivo, anziché combinato con la possibilità di attivazione tramite pulsante on/off e con l’efficacia del trattamento.
La società ha inoltre dedotto la mancata esclusione dell’aggiudicataria per violazione delle specifiche tecniche, non avendo questa indicato le materie prime costitutive del patch a radiofrequenza, componente del kit destinato al contatto prolungato con il paziente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendo non fondate le censure proposte. In via preliminare, ha affermato che, per le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali, deve reputarsi preferibile l’interpretazione letterale delle previsioni della legge di gara, a tutela dell’affidamento dei destinatari e dei canoni di trasparenza e di par condicio. Ha richiamato il principio per cui le clausole non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, dovendo essere interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate.
Quanto al primo motivo, il Tribunale ha rilevato che il tenore letterale della disposizione sulla durata del generatore non si presta ad essere equivocato. Il criterio premiale dei 7 giorni non può che riferirsi all’uso continuativo del dispositivo. Nei dispositivi in questione, la batteria integrata nel patch funge da riserva energetica, mentre il generatore di radiofrequenza trasforma l’energia in terapia medica: la clausola implica che batteria e generatore siano un unicum, dovendo la batteria fornire energia sufficiente a garantire il funzionamento continuo del generatore per almeno 7 giorni. La stazione appaltante, nell’esercizio della propria discrezionalità, ha inteso preferire dispositivi che consentano terapie settimanali ininterrotte senza intervento dell’operatore o del paziente, criterio non irragionevole anche per esigenze organizzative della P.A.
Il Collegio ha inoltre escluso che i chiarimenti resi dalla stazione appaltante potessero essere letti in senso modificativo della lex specialis, essendo pacifica la loro inidoneità a innovare la regola cristallizzata nel bando, avendo essi una mera funzione di illustrazione delle regole già predisposte, senza alcuna incidenza in termini di modificazione o integrazione delle condizioni della procedura.
Quanto al secondo gruppo di censure, il Tribunale ha osservato che il dispositivo offerto dall’aggiudicataria era dotato delle certificazioni prodotte nella documentazione di gara, esaminate e valutate dalla Commissione, e non contestate dalla ricorrente. La scheda tecnica del prodotto, depositata dalla stessa parte ricorrente, dava evidenza che il dispositivo era un patch ad onde corte pulsato, regolarmente iscritto nel Repertorio dei Dispositivi Medici del Ministero della Salute e certificato secondo gli standard di sicurezza europei ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.