Difetto di motivazione escluso per autonoma ratio non impugnata (C.G.A.R.S. n. 32 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ordine di demolizione di opere abusive, qualora la parte motiva del provvedimento si fondi su più presupposti autonomi e concorrenti, la mancata specifica censura di uno solo di essi è sufficiente a sorreggere il rigetto dell’impugnazione, rendendo superfluo l’esame degli altri profili. Le opere che, per dimensioni, consistenza e destinazione, non rechino un’utilità meramente accessoria rispetto all’immobile principale non integrano la nozione di pertinenza urbanistica, né costituiscono volume tecnico ove non ospitino impianti in rapporto di strumentalità necessaria con l’edificio. La normativa regionale sulla chiusura delle verande esige il requisito della precarietà strutturale, da escludersi quando l’intervento comporti la realizzazione di manufatti non agevolmente rimovibili. Non sussiste difetto di motivazione allorché il provvedimento descriva le opere e ne illustri la contrarietà alle previsioni urbanistiche e paesaggistiche.
Il Fatto
L’appellante aveva impugnato davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, l’ordinanza di demolizione adottata dal Comune, unitamente al verbale di accertamento della polizia municipale e all’avviso di avvio del procedimento. Il giudice di prime cure aveva respinto il ricorso, rilevando che le opere non erano qualificabili come pertinenze né come volumi tecnici, che la loro eventuale precarietà non era di tipo funzionale, che il provvedimento era adeguatamente motivato e che il richiamo alla normativa regionale risultava inconferente.
Il ricorrente ha proposto appello, riproponendo in sostanza i motivi di primo grado, con critiche alla pronuncia gravata. Il Comune si è costituito per resistere. La causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto assorbente un rilievo di ordine processuale. La parte motiva del provvedimento impugnato si fondava anche su un presupposto autonomo non censurato, ossia l’esecuzione delle opere su aree vincolate a Riserva Naturale “Oasi del Simeto” e quindi tutelate ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004. La mancata contestazione di tale specifico profilo impedisce di travolgere l’atto, che resta sorretto da una ratio decidendi autonoma e sufficiente.
Nel merito, il C.G.A.R.S. ha escluso che le opere descritte fossero riconducibili a mere pertinenze o a volumi tecnici. Il manufatto, di circa 75 metri quadrati, con copertura in ferro, pannelli e onduline e altezza media di 2,80 metri, era interamente pavimentato e dotato di impianto idroelettrico; l’immobile preesistente risultava ampliato mediante chiusura in muratura del portico e del terrazzino. La pertinenza urbanistica presuppone un manufatto di piccole dimensioni, qui insussistente. Il volume tecnico richiede invece una destinazione a ospitare impianti in rapporto di strumentalità necessaria con l’abitazione, che non si configura nel caso concreto.
Quanto alla normativa regionale sulla chiusura delle verande, il Collegio ha osservato che essa esige comunque il requisito della precarietà strutturale, intesa come facile rimovibilità. Tale requisito è da escludere già solo per la realizzazione di pilastri in cemento armato, che conferiscono all’intervento carattere non precario.
La Corte ha infine respinto la censura di difetto di motivazione. Il provvedimento descrive le opere e ne illustra la contrarietà alle previsioni urbanistiche e paesaggistiche. La doglianza sulla carenza motivazionale in ordine al carattere pertinenziale o tecnico delle opere non fa che riproporre il motivo già esaminato e ritenuto infondato.
L’appello è stato pertanto respinto, con condanna della parte appellante alle spese del grado, liquidate in euro 3.000,00 oltre a spese generali e accessori di legge. Il Collegio ha disposto l’oscuramento delle generalità della parte appellante a tutela dei diritti e della dignità della stessa.
Nota della Redazione
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