Cambio di intitolazione delle strade già denominate: procedimento corretto tra R.D.L. n. 1158/1923 e L. n. 1188/1927 (TAR Lazio n. 13276 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La strada comunale che risulti già intitolata, anche solo in via di fatto e in assenza di titoli formali nella disponibilità dell’Amministrazione, non può essere oggetto di una nuova intitolazione ex novo ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. 1188/1927. In tale evenienza, l’Ente locale è tenuto ad attivare il diverso procedimento di cambio di odonimo disciplinato dal R.D.L. n. 1158/1923, convertito con legge n. 473/1925, che impone di richiedere preventivamente l’approvazione del Ministero per i beni culturali, per il tramite delle competenti Soprintendenze, e l’autorizzazione prefettizia. La scelta del procedimento da attivare non è indifferente: la corretta qualificazione della vicenda toponomastica condiziona la legittimità del provvedimento finale, che deve essere annullato allorché l’Amministrazione abbia errato nel presupposto che la strada fosse priva di un odonimo.
Il Fatto
Alcuni residenti e proprietari di immobili nel borgo di Sant’Agostino hanno impugnato la deliberazione con cui il Comune di Tarquinia ha disposto l’intitolazione di una strada del nucleo abitato alla memoria di un ex Sindaco, subordinatamente all’acquisizione delle autorizzazioni di legge. La strada risultava tuttavia già denominata, in via di fatto, a un diverso soggetto, sebbene l’Amministrazione non disponesse di alcun documento formale che sorreggesse tale odonimo.
Il Comune ha ritenuto che la strada fosse formalmente priva di intitolazione e ha attivato il procedimento per l’attribuzione di un nuovo odonimo, anziché quello per il cambio di intitolazione della strada già denominata. I ricorrenti hanno dedotto il difetto di istruttoria, il vizio di motivazione e il travisamento dei presupposti di fatto del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disatteso le eccezioni preliminari del Comune. Quanto alla legittimazione attiva, i ricorrenti sono titolari di una posizione qualificata e differenziata rispetto al quisque de populo, in quanto la modifica toponomastica incide sull’identificazione dei propri cespiti patrimoniali, sub specie di modificazione dell’indirizzo di ubicazione. Quanto all’interesse ad agire, la delibera è immediatamente lesiva perché, affermando l’inesistenza di un legittimo titolo attributivo dell’odonimo preesistente, ha compiuto la scelta amministrativa di attivare il procedimento per una nuova intitolazione, escludendo l’altro e diverso procedimento per il mero cambio di denominazione.
Nel merito, il Collegio ha richiamato il principio espresso da Cons. Stato n. 6260/2024, secondo cui la circostanza che una strada comunale abbia già un’intitolazione, ancorché solo in via di fatto e non supportata da titoli nella disponibilità dell’Amministrazione, non consente di ipotizzare una nuova intitolazione, ma impone di seguire il procedimento di cambio di odonimo previsto dal R.D.L. n. 1158/1923, convertito con legge n. 473/1925. Tale norma richiede la preventiva approvazione del Ministro dell’istruzione pubblica, per il tramite delle competenti Soprintendenze ai monumenti.
La distinzione non è priva di conseguenze pratiche: mentre il cambio di denominazione di una strada che ne è già munita impone l’acquisizione preventiva sia dell’autorizzazione del Ministero dei beni culturali sia dell’autorizzazione prefettizia richiesta dall’art. 1 della legge n. 1188/1927, l’attribuzione ex novo di un odonimo non richiede tali adempimenti. Nel caso di specie, l’Amministrazione ha errato nel presupposto che la strada fosse priva di intitolazione formale e ha pertanto seguito un procedimento semplificato, senza acquisire le prescritte autorizzazioni.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha accolto il ricorso e ha annullato gli atti impugnati, condannando il Comune alla rifusione delle spese di lite e compensandole nei confronti delle amministrazioni statali evocate in giudizio.
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Nota della Redazione
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