Interdittiva antimafia legittima se gli indizi convergono in chiave unitaria (TAR Lazio n. 33 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’informazione interdittiva antimafia non richiede la certezza dell’infiltrazione, ma un giudizio di pericolo fondato su una prognosi di verosimiglianza, desunta da indizi gravi, precisi e concordanti. Gli elementi valorizzati dal Prefetto vanno valutati non atomisticamente, ma in chiave unitaria, secondo il canone inferenziale per cui quae singula non prosunt, collecta iuvant. Il termine previsto dall’art. 92, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 per il riscontro alla richiesta di informativa ha natura ordinatoria, salvo che la legge lo qualifichi espressamente come perentorio. La richiesta pervenuta al Prefetto tramite il canale telematico abilitato non è sindacabile nel merito delle ragioni che l’hanno determinata. Il parere del Gruppo investigativo antimafia, per prossimità cronologica, autorevolezza e completezza della composizione, prevale sulle note favorevoli espresse individualmente da una sola Forza di polizia.

Il Fatto

Una società attiva nel settore delle costruzioni, non partecipante da anni a gare pubbliche, riceve dal Prefetto di Latina un’informazione interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84 e 91, d.lgs. n. 159/2011. L’atto muove dal presupposto di una richiesta di informativa formulata da una stazione appaltante e rileva presunti collegamenti tra la titolare dell’impresa, il coniuge convivente e soggetti legati alla criminalità organizzata pontina.

La società impugna l’atto davanti al TAR Lazio, deducendo la carenza del presupposto, il superamento del termine di riscontro, l’inadeguatezza dell’istruttoria e l’inconsistenza degli indizi. Nel corso del giudizio emergono contrasti documentali sull’effettivo accesso alla banca dati nazionale antimafia, che la stazione appaltante aveva formalmente disconosciuto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il ricorso e i motivi aggiunti. Sulla prima censura, la relazione prefettizia chiarisce che l’acquisizione della richiesta è avvenuta in modo automatico tramite il sistema telematico ministeriale, protetto da un doppio livello di autenticazione. Risulta così comprovato che un dipendente abilitato della stazione appaltante ha interrogato il sistema il 17 gennaio 2018. Il disconoscimento successivo della stazione appaltante è privo di rilievo, non essendo mai stato accompagnato da una richiesta di annullamento dell’interrogazione.

Quanto al termine, il Tribunale richiama il principio per cui solo una espressa norma di legge può attribuire carattere perentorio a una scadenza temporale. In difetto, il termine è meramente sollecitatorio o ordinatorio e il suo superamento non inficia l’atto, non potendosi prevedere ex ante la durata degli approfondimenti (Cons. Stato, sez. VI, n. 2289/2019). Le note delle Forze di polizia non mutano tale natura e non vincolano la valutazione discrezionale del Prefetto.

Sul terzo motivo, il verbale del Gruppo investigativo antimafia prevale sulle valutazioni favorevoli espresse in precedenza dai Carabinieri. L’organismo interforze, previsto dall’art. 93, d.lgs. n. 159/2011, ha concordato sull’opportunità dell’interdittiva, e tale parere risulta cronologicamente più prossimo ai fatti e più completo nella composizione.

Sul merito, il Collegio ribadisce che l’informativa antimafia implica una valutazione discrezionale secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, non richiedendo la certezza tipica dell’accertamento penale. Gli indizi valutati unitariamente sorreggono la legittimità dell’atto, non risultando il giudizio di pericolo né implausibile né irragionevole: la costituzione di una società comune, la posizione lavorativa e il ruolo aziendale di spicco di un soggetto contiguo, il coinvolgimento del fratello della titolare in un procedimento penale convergono in un unico contesto familiare e imprenditoriale.

Il Collegio dispone infine la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, per le valutazioni sulle modalità e sulle ragioni dell’accesso al sistema telematico della banca dati nazionale antimafia. Le spese sono poste a carico della ricorrente, liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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