Rimozione rifiuti imposta dal Sindaco resta autonoma rispetto alla VIA regionale (TAR Lombardia n. 3307 del 21.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui il Sindaco ordina la rimozione dei rifiuti abbandonati e il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006, è provvedimento autonomo e indipendente rispetto al decreto di VIA regionale, per diversità dei presupposti di fatto e delle finalità. Il giudizio positivo di compatibilità ambientale, anche quando riferito alle stesse aree, non priva il Comune del potere sanzionatorio-reintegratorio, né impone all’ente locale di impugnare previamente l’atto regionale. La circostanza che il decreto di VIA preveda un piano di recupero ambientale e un termine decennale per le prescrizioni non incide sull’obbligo generale e incondizionato di attivarsi per la rimozione dei rifiuti, il cui termine è fissato dall’ordinanza stessa in base alle operazioni necessarie.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce da anni un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi. Su un’area limitrofa, concessa in passato per attività estrattiva, erano stati realizzati una discarica e cumuli di terreno. Dopo l’istanza di passaggio dal regime semplificato a quello ordinario, ai sensi degli artt. 208 e 210 d.lgs. n. 152/2006, la procedura di VIA si concludeva con decreto regionale che esprimeva giudizio positivo di compatibilità ambientale, approvando il piano di indagine ambientale riferito anche alle aree già adibite a cava.
Con successiva nota, il Comune di Milano ingiungeva alla società di rimuovere l’impianto e i cumuli presenti su quei mappali e di presentare, entro sessanta giorni, un piano di indagine ambientale e sottosuolo. La società impugnava l’atto davanti al TAR, deducendo il contrasto con il decreto di VIA e l’assenza dei presupposti dell’abbandono di rifiuti. Il Comune e la Città Metropolitana resistevano, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riconosce che il decreto di VIA ricomprende anche le aree oggetto della diffida. Ritiene tuttavia che ciò non determini l’illegittimità dell’ordinanza comunale, per la diversità dei presupposti e delle finalità dei due provvedimenti.
L’art. 192 d.lgs. n. 152/2006 attribuisce al Sindaco il potere di ordinare la rimozione, l’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti e il ripristino dei luoghi: si tratta di una sanzione amministrativa di tipo reintegratorio. La VIA, invece, opera una comparazione tra sacrificio ambientale e utilità socio-economica dell’opera, con esercizio di poteri ampiamente discrezionali. Il decreto può subordinare il giudizio positivo a condizioni preliminari, ma ciò non muta forme e tempi previsti dall’ordinamento per realizzarle, in accordo al riparto di competenze.
Nel caso concreto il materiale accumulato è qualificato come rifiuto, con conferma negli atti di causa anche quanto al luogo di ammasso. La società contesta tale natura in termini generici. Non emerge alcun profilo di sviamento: il Comune non ha veicolato in altro strumento la propria contrarietà al decreto regionale, ma ha esercitato il potere previsto dalla legge in presenza dei relativi presupposti, per la tutela ambientale che gli è assegnata.
Irrilevante è che il decreto di VIA prevedesse già un piano di recupero ambientale. Quel piano risponde alla valutazione di compatibilità dell’opera e si coordina con i tempi di realizzazione, mentre l’art. 192 impone un obbligo generale e incondizionato di attivarsi per la rimozione. Il termine decennale delle prescrizioni di VIA non si sovrappone al termine fissato dall’ordinanza ai sensi del comma 3, che lo individua in base alle operazioni necessarie. La separazione funzionale tra i due provvedimenti è quindi netta.
Il secondo motivo, che nega l’abbandono e la contaminazione, è infondato in fatto: la stessa società, nella nota procedimentale, riconosce la presenza dei cumuli. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per le peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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