Ottemperanza al giudicato e termine dilatorio per il pagamento della PA (TAR Lombardia n. 3312 del 21.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un titolo esecutivo di condanna al pagamento di somme, il giudice amministrativo verifica preliminarmente la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Solo dopo l’inutile decorso di tale termine l’amministrazione può essere dichiarata inottemperante. La mancata contestazione dell’an e del quantum da parte dell’amministrazione resistente consente l’accoglimento del ricorso e l’assegnazione di un ulteriore termine per il pagamento. In caso di persistente inerzia, il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta, con oneri a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

Il Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, con sentenza n. 290 del 19 luglio 2023, ha accertato il diritto del ricorrente a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme.

La sentenza, munita di formula esecutiva e notificata all’amministrazione debitrice, è passata in giudicato. Non avendo il Ministero dato esecuzione, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il presupposto del giudizio: il titolo è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato. Su tale base verifica la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

La documentazione in atti e le dichiarazioni del ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituito in giudizio, non ha formulato deduzioni sul punto né indicato l’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato nell’an e nel quantum.

Alla luce di questi elementi il ricorso è fondato e va accolto, dichiarandosi l’inottemperanza del Ministero. Al resistente viene assegnato il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico dell’amministrazione inadempiente, inviando poi una relazione sugli adempimenti. Il compenso sarà determinato secondo il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre oneri, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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