Rapporti ispettivi regionali e carenza di interesse all’annullamento (TAR Sicilia n. 3317 del 08.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti conclusivi di un procedimento ispettivo regionale che si limitino a una valutazione ex post della conformità dell’azione amministrativa alla legge, senza accertare gravi disfunzioni dei servizi, senza disporre il commissariamento, senza irrogare sanzioni e senza imporre iniziative correttive, non sono immediatamente lesivi e non hanno contenuto provvedimentale. L’impugnazione di tali atti è pertanto inammissibile per carenza di interesse, non essendo configurabile un pregiudizio concreto e attuale. È irrilevante il richiamo a generiche influenze su atti successivi, che conferma l’assenza di un interesse attuale. L’erronea indicazione nell’atto dell’Autorità giurisdizionale competente non è dirimente, spettando alle parti e al giudice adito l’accertamento dei presupposti del giudizio.
Il Fatto
Il Comune ricorrente impugna il provvedimento con cui il Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali ha concluso un procedimento ispettivo avviato ai sensi della legge regionale n. 7 del 21.05.2019. Il controllo prende le mosse dalla segnalazione di alcuni componenti di una commissione consiliare per la verifica dei concorsi, che avevano lamentato l’impossibilità di svolgere il proprio compito.
In esito all’ispezione, il Dipartimento contesta al Comune la violazione dell’art. 3, comma 5, della legge regionale n. 12/1991, per aver individuato i componenti delle commissioni esaminatrici senza ricorso al sorteggio pubblico, e rileva inoltre che, in una selezione per soli titoli ai fini della stabilizzazione, non risulta chi abbia valutato le istanze. Il Comune propone ricorso gerarchico e, in assenza di pronuncia, si rivolge al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., possibili profili di insussistenza dell’interesse. All’esito della discussione ritiene il ricorso inammissibile per carenza di interesse, perché gli atti impugnati non sono immediatamente lesivi e non arrecano alcun pregiudizio concreto e attuale all’Ente.
La decisione si fonda su pacifica giurisprudenza: Cass. civ., sez. lav., n. 32886 del 2018 e n. 22724 del 2013, Cons. Stato, sez. IV, n. 1821 del 2014, sez. VI, n. 82 del 1985, TAR Toscana n. 2106 del 2000 e n. 164 del 2020, oltre a TAR Catania n. 3361 del 2021. Da esse si desume che l’impugnazione degli atti di relazione ispettiva è inammissibile, per la loro natura non provvedimentale e la non autonoma impugnabilità, restando ogni contestazione rinviata al successivo ed eventuale atto sanzionatorio.
Nel caso concreto, il provvedimento ha sollevato dubbi sulle modalità di nomina delle commissioni e sul difetto di valutazione delle istanze, ma si è limitato a concludere il procedimento secondo i termini indicati. L’Amministrazione regionale non ha accertato una situazione di grave disfunzione dei servizi, non ha nominato un commissario-provveditore, non ha invitato il Comune a correggere le irregolarità né ha irrogato sanzioni. Gli atti appaiono quindi privi di contenuto provvedimentale.
Quanto alla tesi dell’interesse legato alle influenze su atti successivi, il Collegio osserva che essa conferma, anziché smentire, l’assenza di un interesse attuale. Gli atti si risolvono in una mera valutazione ex post, cui non ha fatto seguito alcun provvedimento di rimedio o di sanzione. Dal loro annullamento il Comune non ricava alcuna utilità, anche per il lungo tempo trascorso e per l’inoppugnabilità degli atti delle procedure concorsuali.
Non è infine dirimente l’erronea indicazione nell’atto dell’Autorità giurisdizionale da adire, spettando l’accertamento dei presupposti alla parte e al giudice effettivamente adito (Cons. Stato, sez. IV, n. 3183 del 2019). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con integrale compensazione delle spese per la peculiarità della questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.