Concessione cimiteriale anteriore al 1975: presunzione di durata di 99 anni (TAR Molise n. 313 del 08.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le concessioni cimiteriali rilasciate in vigenza del r.d. n. 1880/1942 possono essere perpetue, ma nell’ordinamento non sussiste alcuna presunzione di perpetuità: chi invoca una durata illimitata deve fornirne prova scritta specifica, secondo il principio dell’art. 2697 cod. civ.. In mancanza di tale prova, e purché sia pacifico il rapporto concessorio, il titolo va ricondotto al regime ordinario della temporaneità; ove non emergano elementi per individuare una durata determinata, questa si presume, per ragionevolezza, pari a 99 anni, in forza dell’interpretazione degli artt. 93, comma 2, del d.P.R. n. 803/1975 e 92, comma 2, del d.P.R. n. 285/1990. Il regolamento comunale sopravvenuto non può comprimere unilateralmente i diritti acquisiti dei concessionari, né applicare ai titoli anteriori il proprio regime decadenziale quando la posizione del titolare sia già certa.

Il Fatto

Nel 1963 il Comune rilasciava la concessione cimiteriale di due tombe, senza atto scritto attestante la durata. Nel 1982 la figlia del primo concessionario presentava istanza di rinnovo, ottenendo il subentro nel titolo, come confermato dal pagamento del canone e dall’autorizzazione alla risistemazione dei loculi nel 1993. Alla morte della titolare, nel 2018, il figlio presentava istanza di voltura entro i dodici mesi previsti dal regolamento comunale, integrata nel 2019 dalle rinunzie degli altri aventi causa.

Il Comune respingeva l’istanza nel 2021, dichiarando contestualmente la decadenza della concessione: riteneva superati i trent’anni dalla sepoltura, non comunicata la variazione di intestazione nei termini e tardiva la richiesta rispetto all’art. 123 del regolamento. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Molise.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 70 del r.d. n. 1880/1942 ammetteva concessioni a tempo determinato o perpetue; i d.P.R. n. 803/1975 e n. 285/1990 hanno fissato la durata massima in 99 anni, consentendo la revoca dei titoli eccedenti solo a condizioni specifiche, e l’estinzione delle perpetue in caso di soppressione del cimitero.

Il Tribunale distingue le concessioni anteriori al 1975 in tre categorie e richiama la giurisprudenza amministrativa: le concessioni perpetue attribuiscono diritti acquisiti, non comprimibili da successivi regolamenti comunali; ma non esiste una presunzione di perpetuità, dovendo il titolare fornire elementi chiari e univoci in tal senso. Da qui la regola operativa: in assenza di prova, il titolo è a tempo determinato e, se la durata non è individuabile, si presume di 99 anni, soluzione coerente con il divieto di vincoli perpetui, con il termine massimo di legge e con il criterio del maggior favore per il concessionario.

Applicando tali principi, il Collegio ritiene provato il subentro della madre del ricorrente nel 1982: il pagamento del canone e l’autorizzazione ai lavori del 1993 dimostrano il riconoscimento del titolo da parte del Comune, che non avrebbe potuto assentire la manutenzione dei loculi a chi fosse privo di concessione. Il titolo, privo di indicazione di durata, si presume quindi di 99 anni e, alla morte della titolare, era in pieno corso.

Ne deriva l’illegittimità del provvedimento per violazione del combinato disposto degli artt. 93, comma 1, del d.P.R. n. 803/1975 e 92, comma 1, del d.P.R. n. 285/1990. L’istanza di voltura, presentata entro i dodici mesi dal decesso, rispetta l’art. 106, comma 7, del regolamento: non configurabile la decadenza triennale. Quanto all’art. 123, norma di chiusura per i diritti pregressi incerti, esso presuppone una situazione di incertezza sul titolo che nella specie non ricorre, essendo pacifica la titolarità della madre e la conoscenza dell’Ente.

Il ricorso è accolto, con annullamento del provvedimento e obbligo di rideterminazione; spese compensate per complessità e novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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