Annullate le delibere regionali che sopprimono il finanziamento della didattica universitaria (TAR Lombardia n. 2586 del 08.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il richiamo, per relationem, a un provvedimento annullato in sede giurisdizionale o dichiarato nullo per violazione del giudicato integra difetto assoluto di motivazione e carenza radicale del presupposto, in quanto fonda la nuova determinazione su un atto inefficace. La Regione conserva la discrezionalità di sopprimere la funzione non tariffata della didattica universitaria, ma deve motivare sull’an e sul quomodo del sacrificio imposto alle strutture convenzionate con le università che non possiedono i requisiti per accedere alle maggiorazioni tariffarie ex art. 27 bis l.r. 33/2009. Il legittimo affidamento di tali strutture impone, in linea con il principio di proporzionalità, misure transitorie o termini di adeguamento. Il giudicato amministrativo a formazione progressiva vincola il giudice della successiva impugnazione e impedisce di disattendere gli accertamenti definitivi.

Il Fatto

Una struttura sanitaria accreditata e convenzionata con la facoltà di medicina di un ateneo impugna quattro delibere con cui la Regione Lombardia reitera la scelta di espungere la didattica universitaria dal novero delle funzioni non coperte da tariffe predefinite, così escludendone il finanziamento per gli anni 2021 e 2022 e prevedendo, per il solo 2019, un ristoro calcolato in via presuntiva.

La vicenda giunge al giudice amministrativo dopo un contenzioso articolato: l’annullamento della prima delibera regionale per insufficienza motivazionale, una pronuncia di ottemperanza che condanna l’amministrazione a rideterminarsi, una successiva declaratoria di nullità per violazione del giudicato e infine la nuova delibera adottata in esecuzione di quest’ultima.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dispone la riunione dei ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva e muove dalle due pronunce del Consiglio di Stato che hanno censurato l’operato regionale, dapprima in sede di cognizione e poi in ottemperanza. Su questo sfondo verifica la legittimità delle singole delibere.

La prima delibera, adottata per il 2021, si limita ad applicare i criteri di una precedente DGR già annullata. Per il Tribunale il richiamo ob relationem a un provvedimento eliminato dal mondo giuridico determina un caso di difetto assoluto di motivazione, perché fonda il nuovo atto su un presupposto inesistente: l’amministrazione avrebbe dovuto rideterminare i criteri rispettando l’effetto conformativo della sentenza di annullamento.

Quanto alla delibera confermativa del 2022, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata la stessa delibera dichiarata nulla dal giudice dell’ottemperanza. Il Collegio precisa che la formula “nullità in parte qua” è atecnica: a cadere è l’unico contenuto precettivo dell’atto, ossia la conferma della soppressione, priva di giustificazione sull’affidamento delle strutture sacrificate.

La delibera del 2023, adottata in riedizione del potere, è annullata per difetto di motivazione. Il Tribunale respinge l’interpretazione dell’art. 27 bis, co. 6, l.r. 33/2009 secondo cui la norma preserverebbe la funzione non tariffata: essa si limita a stabilire l’alternatività tra i due canali di finanziamento. Ritiene invece fondate le censure sull’an e sul quomodo del sacrificio: la delibera richiama motivazioni già dichiarate nulle e riconosce un importo per il solo 2019 senza spiegare perché le strutture non possano ambire a ristori per gli anni successivi, né perché si sia esclusa la via dell’adeguamento graduale ai requisiti delle maggiorazioni tariffarie.

Analogo esito per la delibera relativa al 2022, che rimanda ai criteri della DGR annullata o, in via implicita, alle delibere che l’hanno sostituita, delle quali mutua i medesimi vizi. Il Collegio annulla quindi tre delibere e specifica l’effetto conformativo: la scelta regionale resta libera, ma la riedizione del potere deve contemperare l’interesse delle strutture fruitrici della funzione con la tutela del loro affidamento, anche mediante tempistiche di adeguamento o meccanismi di incentivo. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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