Occupazione suolo pubblico lato opposto: presupposti tassativi e silenzio assenso escluso (TAR Toscana n. 331 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di occupazione di suolo pubblico a carattere straordinario per ristoro all’aperto, la disposizione del disciplinare tecnico comunale che subordina l’ammissibilità dell’occupazione sul lato opposto fronte esercizio alla presenza di un attraversamento pedonale non regolato da impianto semaforico entro la distanza massima di 15 metri integra un presupposto tassativo, non derogabile in via interpretativa. Il diniego fondato sull’assenza di tale requisito è legittimo e adeguatamente motivato, senza che assuma rilievo il criterio della modesta percorrenza veicolare della strada, non previsto dalla norma. La mancata contestazione del difetto del presupposto con l’atto introduttivo preclude la relativa doglianza. Non matura il silenzio assenso quando il preavviso di diniego sia comunicato prima della scadenza del termine procedimentale.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore di un esercizio di ristorazione in Firenze, presentava il 5 maggio 2021 al Comune istanza di ampliamento della propria occupazione di suolo pubblico. L’occupazione aggiuntiva era destinata al lato opposto della strada rispetto all’accesso all’esercizio, donde l’applicazione dell’art. 12 del Disciplinare Tecnico approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 134/2020, allegato al regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15/2020.
La Conferenza di servizi esprimeva parere contrario per l’assenza di un attraversamento pedonale entro 15 metri non semaforizzato. Seguiva il preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/1990 e le controdeduzioni della società, che invocava la ridotta percorrenza della zona e la presenza di un attraversamento a breve distanza. Il Comune respingeva l’istanza con provvedimento del 20 agosto 2021. La società impugnava il diniego, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. La domanda cautelare era respinta con ordinanza di rigetto, per difetto di fumus boni iuris.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di potersi esimere dallo scrutinio dell’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, stante l’infondatezza nel merito del gravame. Il percorso argomentativo si concentra quindi sull’interpretazione del disciplinare tecnico applicabile.
L’occupazione richiesta, collocandosi sul fronte strada opposto rispetto all’accesso all’esercizio, ricade sotto l’art. 12 del Disciplinare. La norma subordina l’accoglibilità della richiesta, tra gli altri presupposti, alla presenza di un attraversamento pedonale non munito di semaforo entro 15 metri. Il Tribunale rileva che tale elemento difettava e che il difetto era stato accertato dal Comune.
Il dato decisivo è di ordine processuale: la società non ha contestato l’assenza del presupposto con l’atto introduttivo del giudizio. La censura sul punto non è stata dunque coltivata nei termini. Il diniego risulta perciò legittimo e sorretto da adeguata motivazione, con la conseguenza che il rigetto opposto dall’amministrazione è conforme alla disciplina richiamata.
Quanto alla dedotta disparità di trattamento, il Collegio osserva che la documentazione fotografica in atti, in larga parte relativa al punto vendita della ricorrente, non consente di accertare alcuna differenza di trattamento. Il Comune ha evidenziato che le attività raffigurate avevano seguito una diversa procedura autorizzativa, non accessibile alla ricorrente, e tale circostanza non è stata contestata.
Sul silenzio assenso, il Tribunale esclude che possa essersi formato: la domanda è stata presentata il 5 maggio 2021 e il preavviso di diniego è stato comunicato già il 17 maggio 2021, dunque prima della scadenza del termine procedimentale. Il ricorso, infondato, è respinto. Le spese di giudizio sono compensate, attesa la novità della questione al momento dell’instaurazione della causa.
Nota della Redazione
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