Emersione lavoro irregolare: soglia reddituale del datore e nucleo convivente (TAR Lombardia n. 3350 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di emersione del lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020, la soglia reddituale del datore di lavoro va commisurata alla composizione del nucleo familiare: è sufficiente un reddito imponibile di € 20.000,00 annui in caso di nucleo composto da un solo percettore, mentre è richiesto un reddito non inferiore a € 27.000,00 annui in presenza di più soggetti conviventi. Il limite minimo di reddito è funzionale a garantire la serietà dell’istanza e a prevenire regolarizzazioni meramente apparenti. Il provvedimento di rigetto dell’istanza di regolarizzazione va valutato con riferimento alle circostanze conosciute dalla Pubblica Amministrazione al momento della sua adozione. Il difetto dei requisiti reddituali integra un vizio di natura vincolata, sicché opera il disposto dell’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241 del 1990 e il provvedimento non è annullabile quando il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato in data 6 luglio 2020 istanza di emersione ai sensi dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020 in favore di un lavoratore impiegato da anni come collaboratore domestico, al fine di regolarizzarne la posizione sul territorio nazionale. L’istante ha dichiarato di aver versato la contribuzione previdenziale, di disporre di adeguata sistemazione alloggiativa e di percepire un reddito sufficiente al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

La Prefettura ha adottato un preavviso di diniego fondato sull’insufficienza del reddito e, successivamente, il decreto di rigetto sul presupposto del parere negativo dell’Ispettorato del Lavoro. Il ricorrente ha impugnato entrambi gli atti davanti al TAR Lombardia, deducendo violazioni procedimentali, contraddittorietà, sviamento ed eccesso di potere, oltre alla violazione degli artt. 1, 3, 7, 8, 9 e 10 della legge n. 241/1990 e degli artt. 25, 27, 111 e 113 Cost. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 1194 del 2021.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma l’infondatezza del ricorso, richiamando quanto già anticipato in sede cautelare. Dall’istruttoria espletata dall’Amministrazione emerge che il nucleo familiare del richiedente, composto da più soggetti conviventi, non raggiunge la soglia di € 27.000,00 richiesta dalla normativa. Il Legislatore ha distinto l’ipotesi in cui è sufficiente la soglia di € 20.000,00 da quella in cui è richiesta la soglia superiore, proprio in ragione della presenza di più conviventi nel nucleo del datore di lavoro. Nemmeno la denuncia di rapporto di lavoro domestico presentata all’INPS ha integrato il reddito con quello di altro soggetto.

Il Tribunale richiama l’art. 9, comma 2, del Decreto del 27 maggio 2020, che individua i limiti di reddito del datore di lavoro in attuazione del comma 6 dell’art. 103 del D.L. n. 34/2020. La condizione che differenzia le due soglie risiede nella presenza o meno di soggetti conviventi nel nucleo familiare del datore. Ne deriva il difetto di risorse necessarie per concludere il contratto di lavoro subordinato o per dichiarare la sussistenza del rapporto irregolare.

La Sezione esclude che la situazione pandemica possa assumere rilievo, richiamando TAR Toscana, II, 10.9.2021, n. 1175: il limite minimo di reddito è funzionale a garantire un minimo di serietà dell’istanza di emersione, risultando ovvio che senza un adeguato livello reddituale del datore l’istanza potrebbe risultare fasulla e finalizzata a una regolarizzazione illegittima. Più sono i conviventi di un nucleo familiare, più quel nucleo è costoso.

Il Collegio aderisce altresì all’orientamento secondo cui il provvedimento di rigetto dell’istanza di regolarizzazione risulta legittimamente emesso sulla base delle circostanze conosciute dalla Pubblica Amministrazione alla data della sua adozione, mentre qualsiasi circostanza successiva non può valere quale elemento sopravvenuto. Poiché il provvedimento ha natura vincolata, opera l’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990: non è annullabile l’atto in cui sia palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il Tribunale richiama sul punto Cons. Stato, IV, 4.3.2014, n. 1018, richiamata da Cons. Stato, IV, 28 marzo 2018, n. 1959, secondo cui il divieto di integrazione della motivazione non ha carattere assoluto per gli atti di natura vincolata.

La decisione è assunta applicando il principio della ragione più liquida, corollario del principio di economia processuale, richiamando Cons. Stato, A.P., 5.1.2015, n. 5 e Cass. Civ., SS. UU., 12.12.2014, n. 26242. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *