Riduzione del dehors e annullamento d’ufficio della concessione entro dodici mesi (TAR Toscana n. 332 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’amministrazione restringe la superficie di suolo pubblico già concessa per il ristoro all’aperto integra annullamento parziale d’ufficio della concessione, espressivo del potere di autotutela. Esso deve essere adottato nel rispetto dei presupposti e del termine dell’art. 21 nonies, comma 1, l. n. 241/1990, con obbligo di motivazione sulle ragioni di pubblico interesse e rispetto del termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dall’adozione del titolo. La concessione di occupazione del suolo pubblico per finalità commerciali costituisce atto attributivo di vantaggi economici, anche quando sia affetta da illegittimità: l’amministrazione può rimuoverla solo con l’atto di autotutela e nei termini di legge. Adottato l’annullamento dopo circa quattro anni, l’atto è illegittimo per violazione di legge e va annullato dal giudice amministrativo.

Il Fatto

Una società titolare di un’attività di ristorazione nel centro storico di Firenze, in area classificata patrimonio mondiale Unesco, otteneva nel 2015 la concessione di occupazione di suolo pubblico per il ristoro all’aperto nello spazio antistante i propri locali. Il titolo veniva prorogato e poi rinnovato con concessione n. 110/2018 del 4 ottobre 2018, relativa a una superficie di 43,44 mq antistante quattro civici, con validità fino al 14 marzo 2023 e successivamente prorogata fino al 14 marzo 2025.

Persa la disponibilità dei locali di uno dei civici per effetto di una procedura di sfratto, e rilevata la collocazione del dehors di fronte all’ingresso di un’unità abitativa, il Comune avviava un procedimento di riduzione dell’area e lo concludeva con un’ordinanza dell’11 ottobre 2023. La società impugnava l’atto davanti al TAR, deducendo tra l’altro la natura di annullamento d’ufficio e il mancato rispetto dei relativi presupposti. Dopo un’istanza di modifica respinta nell’aprile 2024, proponeva motivi aggiunti avverso il nuovo diniego.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo. Il Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico non presenta, nei confronti della società, una diretta lesività che ne imponesse l’immediata impugnazione: le stesse disposizioni regolamentari del 2018 avevano consentito, al momento del rilascio della concessione, l’occupazione della porzione di suolo contestata.

Quanto alla porzione antistante il civico perduto, il TAR accerta la sopravvenuta carenza di interesse. La società ha adeguato il dehors lasciando libera l’area e, nella nuova istanza, non ha chiesto di disporne: comportamento concludente che integra la rinuncia a quella parte della pretesa.

Sul residuo, il ricorso è fondato. Il provvedimento che restringe la superficie concessa costituisce annullamento parziale della concessione n. 110/2018, espressivo del potere di autotutela. Poiché la concessione attribuisce vantaggi economici sfruttabili a fini commerciali, la sua rimozione doveva avvenire ai sensi dell’art. 21 nonies, comma 1, l. n. 241/1990, con valutazione delle ragioni di pubblico interesse e nel termine massimo di dodici mesi dall’adozione.

La concessione risale al 4 ottobre 2018: l’annullamento d’ufficio avrebbe potuto essere disposto entro il 4 ottobre 2019. Il Comune lo ha adottato nel 2023, quando erano decorsi circa quattro anni dalla scadenza del termine legale. L’ordinanza è pertanto illegittima per violazione di legge e va annullata, con assorbimento delle ulteriori censure per economia processuale.

Il ricorso per motivi aggiunti è invece improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.: il diniego impugnato si fondava esclusivamente sull’ordine di riduzione annullato, con la conseguenza che la società non ha più interesse a un diverso titolo di occupazione. Le spese sono compensate tra tutte le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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