Ottemperanza al giudicato sulle spese e rigetto della penalità di mora (TAR Sicilia n. 2665 del 23.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi sul capo relativo alla condanna alle spese, il giudice amministrativo accerta la persistenza dell’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al titolo e assegna un termine per l’adempimento, con nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di inerzia. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non va applicata quando le specifiche difficoltà nell’adempimento, collegate all’esistenza di vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, la rendono eccessivamente afflittiva. Tali ragioni ostative assumono rilievo, ex art. 115 cod. proc. civ., in quanto fatti notori. Il Collegio rigetta pertanto la domanda di penalità, accogliendo nel resto il ricorso.
Il Fatto
I ricorrenti agiscono per l’ottemperanza del giudicato formatosi sul capo del decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, relativo alla condanna alle spese di causa, liquidate in loro favore quali difensori distrattari nel precedente giudizio. Il titolo è stato notificato all’ente in data 9 maggio 2023 e dichiarato definitivamente esecutivo il 17 luglio 2023, non essendo stato opposto nei termini di legge.
In assenza di spontanea esecuzione da parte del Consorzio convenuto, che non si è costituito in giudizio, i ricorrenti propongono ricorso al fine di ottenere il dovuto pagamento anche a mezzo di commissario ad acta. La causa è trattenuta in decisione nella camera di consiglio dell’11 giugno 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara il ricorso fondato. La procedura risulta ritualmente incardinata ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, modificato dall’art. 147, primo comma, lett. a), legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lett. a), d.l. n. 269/2003, come modificato in sede di conversione dalla legge n. 326/2003.
Non si ravvisano motivi giustificativi dell’inadempienza e deve essere affermata la persistenza dell’obbligo, in capo all’amministrazione intimata, di dare ottemperanza al decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile. Il Consorzio dovrà dare integrale esecuzione entro un termine ritenuto equo in giorni sessanta, decorrenti dalla notifica o comunicazione in forma amministrativa della decisione. Decorso infruttuosamente tale termine, provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta, individuato nel Segretario comunale del Comune di Ragusa o funzionario dallo stesso delegato, che agirà, su istanza della parte interessata e sotto la sua personale responsabilità, entro il successivo termine di sessanta giorni.
Il compenso del commissario, da calcolare ai sensi dell’art. 2 D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. d.P.R. n. 115/2002, è posto a carico dell’ente intimato e liquidato con separato decreto, previa presentazione di apposita nota specifica delle spese, da quantificare in base alla somma effettivamente pagata. La parcella va presentata, ex art. 71 d.P.R. n. 115/2002, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, secondo il richiamato precedente Cass. civ., sez. II, n. 28952 del 2011.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Il Collegio ritiene invece che le specifiche difficoltà nell’adempimento, collegate all’esistenza di vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, giustifichino il rigetto della domanda volta al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., apparendo eccessivamente afflittiva. Tali ragioni ostative assumono rilievo, ex art. 115 cod. proc. civ., in quanto fatti notori, come affermato dal richiamato precedente T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-ter, n. 10526/2024.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.