Proroga EMAS cumulabile ma non sospende gli obblighi della convenzione (TAR Toscana n. 335 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La registrazione EMAS ai sensi del reg. (CE) 1221/2009 dà titolo a un incremento di due anni della durata della concessione, che si cumula con le proroghe conseguite ad altro titolo e non le ridimensiona. La norma non prevede alcun meccanismo di differimento degli obblighi già assunti dal concessionario con la convenzione: i due benefici restano autonomi e il loro effetto è la somma degli anni. La proroga EMAS presuppone una domanda dell’interessato; la mera trasmissione del certificato non costituisce istanza. La nota comunale che si limiti a illustrare il quadro normativo, senza negare la proroga né opporre un contegno ostativo, non è lesiva e il ricorso avverso di essa è inammissibile per carenza di interesse.
Il Fatto
La ricorrente è contitolare di diritti concessori su un’area di cava nel bacino marmifero del Comune di Carrara. Con convenzione del 16.10.2023, stipulata in attuazione del Regolamento comunale per la concessione degli agri marmiferi, la società ha ottenuto l’incremento temporale del titolo, impegnandosi alla lavorazione del materiale nel sistema produttivo locale e alla realizzazione di un progetto di interesse generale per il territorio.
Nel marzo 2024 la società consegue la registrazione EMAS e la comunica al Comune, rappresentando di attendere istruzioni. Il Comune riscontra che la registrazione è successiva alla scadenza originaria del titolo e alla stipula della convenzione, richiama la sentenza TAR Toscana n. 995/2022 e precisa che il termine potrà essere incrementato di ulteriori due anni, restando nel frattempo vincolanti gli obblighi assunti. La società impugna la nota, chiedendo l’annullamento e la condanna al riconoscimento della proroga biennale con decorrenza dalla registrazione EMAS.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento, costituito dall’art. 38, comma 5, L.R.T. n. 35/2015 e dalla corrispondente previsione regolamentare. La disposizione prevede due distinti incrementi di durata: quello biennale per le imprese registrate EMAS e quello fino a venticinque anni complessivi, subordinato alla stipula di una convenzione con assunzione degli impegni produttivi e progettuali.
Sul rapporto tra i due benefici il Tribunale richiama la propria precedente pronuncia, TAR Toscana n. 995/2022, che ha riconosciuto l’autonomia delle due cause giustificative. Una lettura che comprimesse il biennio EMAS entro il tetto della seconda premialità finirebbe per annullare la valutazione positiva del possesso della certificazione europea. Da ciò deriva la cumulabilità delle proroghe.
Su questa base il Collegio esamina la nota impugnata. Il Comune non ha negato la proroga: dopo aver richiamato la sentenza, ha affermato che il termine di scadenza potrà essere incrementato di ulteriori due anni. La società, dal canto suo, non ha mai presentato una vera istanza di proroga: la comunicazione si limitava a trasmettere il certificato. Manca dunque un provvedimento capace di incidere negativamente sulla sfera giuridica della ricorrente.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale esclude che la registrazione EMAS produca effetti di differimento sugli obblighi convenzionali. La legge regionale non prevede alcun meccanismo di sospensione: le due proroghe restano autonome e il beneficiario consegue un allungamento complessivo pari alla somma degli anni. È quindi corretta la precisazione comunale sulla permanenza degli impegni relativi alla filiera corta e alle opere.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per carenza di lesività nella parte relativa alla pretesa della proroga EMAS e infondato nella parte relativa al differimento degli obblighi. Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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