Esecuzione del giudicato e commissario ad acta sulle somme della carta docente (TAR Sicilia n. 3342 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, l’Amministrazione convenuta ha l’obbligo giuridico di dare esecuzione al titolo, non avendone specificamente contestato l’idoneità esecutiva né comprovato l’avvenuto pagamento, secondo il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Il giudice amministrativo ordina pertanto l’esecuzione entro un termine perentorio. La richiesta di pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è respinta quando il ritardo nell’esecuzione dei dicta giurisdizionali sia riconducibile a fattori organizzativi dell’Amministrazione e a un contenzioso seriale improvviso, non a volontà dilatoria. Per il caso di persistente inottemperanza il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm..

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Catania, sez. lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 2.500,00, oltre accessori secondo l’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22 della legge n. 724/1994.

La sentenza, notificata in forma esecutiva in data 30.6.2024, era ormai passata in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione, come da attestazione della cancelleria. La ricorrente ha lamentato il perdurante inadempimento dell’Amministrazione, che non aveva accreditato la somma, ed ha invocato la nomina di un commissario ad acta, oltre agli interessi legali a titolo di astreinte per l’eventuale ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto qualificato la fattispecie: si tratta dell’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, dunque riconducibile ai provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette il giudizio di ottemperanza.

Ha poi verificato la ritualità dell’azione, accertando il rispetto del termine decennale di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello per il deposito del ricorso ex art. 87, comma 3, cod. proc. amm., nonché l’avvenuta notificazione della sentenza all’Amministrazione ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni in legge n. 30/1997.

Nel merito, il TAR ha rilevato che il Ministero non ha specificamente contestato il titolo esecutivo, non ne ha eccepito l’idoneità all’esecuzione e non ha comprovato l’avvenuto pagamento. In applicazione del principio sull’onere probatorio dell’art. 2697 cod. civ., ne ha dedotto la sussistenza dell’obbligo giuridico di dare esecuzione, ordinandola entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della sentenza.

L’Amministrazione ha respinto la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il ritardo, secondo il Collegio, va imputato al contenzioso seriale improvviso e ingente formatosi sulla medesima questione, anche per effetto della giurisprudenza nazionale e comunitaria, suscettibile di incidere sulle capacità organizzative del Ministero: circostanza che il giudice ha ritenuto di fatto notorio.

Infine, per il caso di persistente inottemperanza, è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del direttore generale della competente Direzione del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario non ha diritto ad alcun compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero resistente: il Collegio ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, richiamando sul punto TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 1706 del 2024, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024, TAR Sicilia, Palermo, sez. I, n. 2621 del 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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