Termine di impugnazione del permesso di costruire e decorrenza dall’inizio dei lavori (Cons. Stato n. 3342 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di sessanta giorni per impugnare un permesso di costruire, o titolo equiparato, decorre dall’inizio dei lavori quando si contesti che alcun manufatto potesse essere edificato sull’area ovvero si deduca la violazione delle distanze. In tali ipotesi la conoscenza o conoscibilità del titolo si radica già con l’avvio del cantiere. La contestazione dell’edificabilità in sé della stazione radio base rende perciò irrilevante la successiva piena conoscenza del provvedimento autorizzativo. Il ricorso notificato oltre il termine è irricevibile per tardività.
Il Fatto
I ricorrenti, residenti nelle vicinanze del sito destinato a ospitare una nuova stazione radio base, impugnavano davanti al TAR Liguria la determinazione comunale con cui si era conclusa positivamente la conferenza di servizi, unitamente ai pareri favorevoli acquisiti. Il Tribunale dichiarava il ricorso irricevibile per tardività, fissando il dies a quo al più tardi al 29 maggio 2024 e la scadenza del termine al 29 luglio 2024, a fronte di una notifica avvenuta il 2 settembre successivo.
Gli originari ricorrenti proponevano appello, lamentando errore di giudizio sulla ricevibilità e riproponendo i motivi di prime cure. Si costituivano il Comune e la società titolare dell’impianto, chiedendo il rigetto. La causa perveniva in decisione all’udienza del 16 aprile 2026.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello richiamando l’art. 74 cod. proc. amm. e la definizione con motivazione sintetica. La statuizione di primo grado è pienamente condivisibile. L’atto definitivo impugnato risale al 5 ottobre 2023, adottato all’esito della conferenza di servizi ex art. 14-quater l. n. 241/1990, insieme al permesso di costruire relativo all’installazione.
La Corte ricostruisce la sequenza dei fatti rilevanti per la decorrenza del termine. I lavori risultano avviati il 31 gennaio 2024. In data 22 maggio 2024 una appellante presentava istanza di accesso agli atti, dichiarandosi proprietaria di un’abitazione nei pressi del cantiere. In data 29 maggio 2024 una segnalazione al Comune lamentava la realizzazione ormai avanzata dell’impianto, con basamento e recinzione. Tali circostanze dimostrano l’avvio dei lavori e la conseguente conoscibilità del titolo.
Il Collegio ribadisce il principio secondo cui il termine di sessanta giorni per impugnare un permesso di costruire decorre dall’inizio dei lavori quando si contesti che nessun manufatto potesse essere edificato sull’area ovvero si deduca la violazione delle distanze (richiamando Consiglio di Stato sez. IV, 28/11/2025, n. 9384). Nel caso di specie l’oggetto della contestazione è la stessa edificazione della stazione: l’avvio del cantiere a fine gennaio 2024, con conclusione a maggio, radica la conoscenza o conoscibilità del titolo.
Ne deriva la tardività del ricorso notificato il 2 settembre 2024, confermata la declaratoria di irricevibilità. Le spese di giudizio sono compensate in ragione dell’esito in rito e delle peculiarità del caso.
Nota della Redazione
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