Socio di società agricola privo di maggioranza e soccorso istruttorio escluso (TAR Marche n. 334 del 07.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito di ammissibilità del giovane agricoltore che chiede l’insediamento come socio amministratore unico o delegato di società di capitale esige la contestuale titolarità di quote di capitale sufficienti ad assicurare la maggioranza in assemblea ordinaria e straordinaria, da accertare al momento della presentazione della domanda. Le informazioni aziendali devono essere desunte da fonti di certificazione del dato, sicché un patto parasociale prodotto solo in fase di integrazione documentale, privo di data certa e non risultante dalla visura camerale, non soddisfa il requisito. Il soccorso istruttorio non è esperibile quando la carenza attenga a un requisito partecipativo che deve preesistere al termine di presentazione, poiché in tal caso l’integrazione si risolve in una rimessione in termini lesiva della par condicio. La lex specialis regionale che impone condizioni più restrittive rispetto alla definizione unionale di giovane agricoltore non è sproporzionata, perché funzionale alla serietà dei progetti e al buon uso delle risorse pubbliche.
Il Fatto
Una società agricola a responsabilità limitata semplificata presenta domanda di aiuto per il premio SRE01 – insediamento giovani agricoltori, nell’ambito del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Marche. L’istruttoria si conclude con la comunicazione di non ammissibilità: il giovane indicato come amministratore unico non è titolare di quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza in assemblea ordinaria e straordinaria, come richiesto dal paragrafo 5.1.1, secondo capoverso, punto 3, del bando.
La società chiede il riesame e produce un patto parasociale con cui l’altro socio si impegna a trasferirgli una quota aggiuntiva. Il Comitato di Coordinamento di Misura esprime parere e l’Amministrazione conferma l’inammissibilità con decreto dirigenziale, poi approva la graduatoria senza inserire la domanda. La società ricorre davanti al TAR Marche, deducendo la violazione del soccorso istruttorio, l’irrilevanza della mancata trascrizione del patto, l’illegittimità dei requisiti e, in subordine, il contrasto della lex specialis con il Reg. (UE) 2021/2115.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro della lex specialis e osserva che il requisito contestato è posta a pena di inammissibilità. Le informazioni aziendali devono essere desunte dalle fonti di certificazione del dato: ne deriva che era onere della ricorrente allegare, già con la domanda, la documentazione comprovante la titolarità delle quote.
Sul soccorso istruttorio, il Tribunale richiama il principio di autoresponsabilità del concorrente e rileva che l’invito all’integrazione, in presenza di una previsione chiara e della sua inosservanza, comporterebbe violazione della par condicio. Il rimedio presuppone che la carenza riguardi un fatto o una qualità la cui preesistenza sia inequivocabile o facilmente comprovabile; diversamente, diventa illegittima integrazione di requisiti partecipativi. Il Collegio cita TAR Basilicata Potenza n. 532 del 2024, Cons. Stato n. 8047 del 2024, TAR Sicilia Catania n. 2739 del 2024 e Cons. Stato n. 4122 del 2024.
Nel caso concreto il patto parasociale è stato prodotto solo dopo la comunicazione di inammissibilità; è una scrittura privata semplice senza data certa. Inoltre, l’impegno di trasferimento riguarda una quota superiore a quella effettivamente detenuta dal socio obbligato secondo la visura, sicché esso è irrilevante. La registrazione postuma avrebbe equivalso a formare l’atto dopo la scadenza del termine.
Il Tribunale respinge anche la censura sulla mancata trascrizione: è la lex specialis a esigere fonti di certificazione, con ratio di certezza delle informazioni per la corretta gestione delle risorse pubbliche. Quanto alla asserita sproporzione, il bando è aderente alla finalità di selezionare giovani imprenditori con progetti seri e non comprime in modo ingiustificato l’autonomia privata.
Infine, sul contrasto con il Reg. (UE) 2021/2115, il Collegio chiarisce che la Regione non ha escluso in astratto il patto parasociale, ma lo ha ritenuto inidoneo nel caso concreto. La definizione del PSP che richiede almeno il 30% del capitale è base minima, rispetto alla quale le Regioni possono prevedere condizioni più restrittive, come confermato dalle schede dell’intervento SRE01 e dal CSR. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.