Revocazione: errore di fatto solo su percezione, non su valutazione delle prove (Cons. Stato n. 3369 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di revocazione, l’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 106 cod. proc. amm., ricorre solo quando il giudice incorre in una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti, tale da far decidere su un falso presupposto fattuale. Non integra errore revocatorio l’erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali, né l’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, che danno luogo a un inesistente errore di giudizio, non censurabile con la revocazione. La tardiva produzione in primo grado dei documenti da parte dell’amministrazione resistente, oltre il termine dell’art. 46 cod. proc. amm., non determina decadenza o preclusione, ma attiva il potere istruttorio d’ufficio del giudice amministrativo. La relativa doglianza non si converte in errore revocatorio.
Il Fatto
La ricorrente aveva partecipato al concorso per magistrato ordinario indetto con D.M. del 18 ottobre 2022. All’esito della prima prova scritta di diritto civile, pur avendo consegnato l’elaborato, non aveva svolto le successive prove di diritto penale e di diritto amministrativo, assumendo la carenza delle misure necessarie a tutelare le proprie condizioni di salute.
Domandava quindi al Ministero della Giustizia una sessione supplementare di esame. L’amministrazione rigettava l’istanza, rilevando che la sessione non era prevista dalla legge. Il TAR Lazio respingeva il ricorso, qualificando il ritiro come desistenza volontaria. La sentenza di appello della Sezione confermava il rigetto. La candidata proponeva allora revocazione, deducendo un errore di fatto della decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina l’unico motivo, che denuncia error in iudicando per violazione dell’art. 395 cod. proc. civ. e si concentra su due assunti: che la sentenza avrebbe ritenuto esistenti circostanze insussistenti e che si sarebbe fondata su documentazione prodotta tardivamente dal Ministero. Il motivo è dichiarato inammissibile.
Il Consiglio di Stato esclude anzitutto che l’esame dei documenti depositati dopo la scadenza del termine dell’art. 46 cod. proc. amm. costituisca errore revocatorio. La questione della ritualità di un mezzo istruttorio non è contestabile con la revocazione quando si censurino soltanto asserite violazioni delle regole processuali, senza allegare alcun errore di percezione fattuale.
Sul piano sostanziale, la pronuncia richiama la consolidata interpretazione secondo cui l’amministrazione ha l’obbligo di depositare il provvedimento impugnato e gli atti del procedimento, ma l’inosservanza del termine non produce decadenza: il giudice ordina, anche d’ufficio, l’esibizione dei documenti. Il giudice amministrativo dispone di un ampio potere istruttorio d’ufficio, ai sensi degli artt. 63, 64 e 65 cod. proc. amm., volto a colmare l’asimmetria informativa tra amministrazione e cittadino e a ricercare la verità processuale. Correttamente, dunque, la sentenza impugnata si è basata su tali risultanze.
La Corte ricostruisce poi i tre requisiti dell’errore di fatto revocatorio: percezione errata o omessa del contenuto materiale degli atti, con decisione fondata su un falso presupposto; incidenza su un punto non controverso e non espressamente motivato; carattere decisivo dell’errore, in rapporto di causalità con la pronuncia. L’errore deve emergere con immediatezza, senza indagini ermeneutiche, e riguarda la lettura degli atti, non la loro successiva interpretazione e valutazione.
Il Collegio applica questi criteri al caso concreto. La censura investe la sola valutazione delle risultanze processuali, senza indicare un concreto fraintendimento dei fatti. L’uso del presidio medico e l’asserita insufficienza delle misure protettive costituiscono punto controverso, sul quale la decisione ha diffusamente motivato. La doglianza mira a una rivalutazione del giudizio espresso, estranea ai mezzi di impugnazione consentiti. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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